Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Art. 16 Revoca dell’abilitazione e trasferimento degli estratti delle operazioni
Questa disposizione disciplina le modalità da seguire qualora la ElCom revochi l’abilitazione di un meccanismo ai sensi dell’articolo 15 LVTE. Il suo scopo è quello di garantire la continuità della trasmissione delle transazioni, degli ordini di negoziazione e dei dati fondamentali alla ElCom e l’accesso alle informazioni pertinenti.
Cpv. 1
Il capoverso 1 prevede che in caso di revoca dell’abilitazione, il gestore del meccanismo di segnalazione sia tenuto a trasferire senza indugio al nuovo meccanismo di segnalazione designato dall’operatore del mercato svizzero tutti gli estratti delle operazioni che lo riguardano che si riferiscono ai cinque anni precedenti. Questa regola è una derivazione diretta del requisito imposto ai meccanismi di conservare le informazioni trasmesse alla ElCom per almeno cinque anni (art. 15 cpv. 1 lett. c). Lo scopo è quello di garantire che gli estratti storici delle operazioni, che devono rimanere accessibili per effetto di tale requisito, non vengano a mancare perché l’abilitazione è stata revocata.
Cpv. 2
Il capoverso 2 impone al gestore del meccanismo di informare senza indugio della revoca della propria abilitazione gli operatori del mercato svizzero per i quali trasmette informazioni alla ElCom conformemente all’articolo 12 LVTE. Lo scopo di questo obbligo di comunicazione diretta è duplice. Anzitutto, assicura che gli operatori di mercato interessati siano subito informati di un evento che influisce sulla validità delle loro trasmissioni, affinché possano, se del caso, adottare le misure necessarie per continuare ad adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 12 LVTE. In secondo luogo, permette di evitare casi di incertezza giuridica o di trasmissione attraverso un meccanismo di segnalazione per il quale non risulta più un’abilitazione valida.
Inoltre, su richiesta il gestore del meccanismo deve trasferire a ciascun operatore del mercato
svizzero tutti gli estratti delle operazioni che lo riguardano relativi ai cinque anni precedenti la
decisione di revoca.
Capitolo 7 Trasmissione di informazioni alla ElCom
Tutto questo capitolo si basa sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 che è oggetto di una revisione totale24 a seguito della revisione del Regolamento REMIT. Si tiene perciò conto dei nuovi standard introdotti nell’UE.
Le disposizioni si ispirano agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) no1348/2014.
Sezione 1 Canali di trasmissione e dettagli tecnici
Art. 17 Canali di trasmissione
Cpv. 1
Il capoverso 1 specifica a chi compete l’obbligo di trasmissione delle operazioni a seconda della natura del contratto.
Per quanto riguarda i contratti standard, l’obbligo di trasmissione incombe ai gestori dei mercati organizzati (lett. a). Infatti, conformemente all’articolo 12 capoverso 4 LVTE, sono i mercati organizzati a dover mettere a disposizione della ElCom i dati del libro degli ordini concernenti le transazioni e gli ordini di negoziazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a e 3 lettera a LVTE. Questa regola riprende il principio già sancito al livello del Regolamento REMIT.
24 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14447-Marches-de-gros-de-lenergie-regles-detransmission-des-donnees-revision-_fr