Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

Giova sottolineare che attualmente tutti i mercati attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sono già attivi anche all’interno dell’UE. Pertanto, sono già assoggettati al regime REMIT e ai rigorosi obblighi di trasmissione imposti dall’ACER. Ciò significa che dispongono già dell’infrastruttura tecnica e organizzativa necessaria per raccogliere e trasmettere i dati in conformità con gli standard europei (p. es. formati XML, trasmissione di ordini di negoziazione eseguiti e non eseguiti ecc.).

La centralizzazione presso tali mercati permette di garantire una trasmissione coerente, completa e rapida dei contratti standard alla ElCom. Ciò evita che la ElCom riceva dati frammentati da ogni singolo operatore del mercato svizzero. I mercati organizzati hanno una visione completa dei loro libri degli ordini, dunque si trovano nella condizione migliore per trasmettere dati completi e omogenei.

Inoltre, questo meccanismo alleggerisce notevolmente l’onere amministrativo degli operatori del mercato svizzero e favorisce la standardizzazione della trasmissione.

Per i contratti standard bilaterali e i contratti non standard (lett. b), la trasmissione compete invece direttamente agli operatori del mercato svizzero, i quali sono gli unici a disporre di tutte le informazioni pertinenti relative a tali contratti stipulati al di fuori di un mercato organizzato.

Quando una transazione avviene fuori borsa (OTC), in teoria deve essere dichiarata ogni parte della transazione (dichiarazione doppia), separatamente sia dal venditore che dall’acquirente. Tuttavia, come è già consuetudine nell’UE, è del tutto possibile che sulla base di accordi di delega una sola controparte si occupi di dichiarare entrambe le parti della transazione. Conformemente alla prassi dell’UE, se un terzo effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte comunichi le informazioni dettagliate relative ad un contratto anche per conto dell’altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l’insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se il contratto fosse stato segnalato separatamente da ciascuna controparte (art. 6 par. 7 del regolamento di esecuzione [UE]

n. 1348/2014).

Cpv. 2

Il capoverso 2 disciplina la situazione particolare dei consumatori finali con una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh all’anno. In un’ottica di proporzionalità e semplificazione amministrativa, questi consumatori finali sono esentati dall’obbligo di trasmissione quando sono soddisfatte due condizioni cumulative:

• devono avere da un lato una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh e averne informato l’altra parte contrattuale alla conclusione di ogni transazione relativa a contratti standard bilaterali o non standard (lett. a);

• dall’altro, tale altra parte deve occuparsi della trasmissione delle operazioni in questione alla ElCom per loro conto (lett. b).

Questa soluzione permette di evitare una doppia trasmissione per le stesse operazioni e tiene conto del fatto che, nella pratica, le controparti dei consumatori finali dispongono in genere delle capacità tecniche e organizzative necessarie per adempiere gli obblighi di trasmissione.

Cpv. 3

Il capoverso 3 tiene conto delle situazioni in cui gli operatori del mercato svizzero o i gestori di mercati organizzati sono già soggetti, in virtù del diritto dell’UE, a un obbligo di trasmissione delle stesse informazioni alle autorità europee o a uno Stato membro dell’UE.

In tali casi, la trasmissione alla ElCom compete all’entità che è già tenuta a fornire tali informazioni ai sensi delle norme dell’UE. Questa disposizione riflette una realtà pratica già riconosciuta nell’ambito del Regolamento REMIT e consente di evitare flussi di dati inutili e duplici.