Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

Contribuisce così a un’attuazione coordinata ed efficiente degli obblighi di vigilanza dei mercati, garantendo nel contempo alla ElCom l’accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Cpv. 4

Come menzionato, gli operatori restano responsabili della correttezza e della completezza delle informazioni trasmesse alla ElCom. Riconoscendo loro la possibilità di accedere alle informazioni trasmesse a nome e per conto loro, questa disposizione fornisce loro i mezzi per verificare che i mercati organizzati abbiano correttamente adempiuto l’obbligo di trasmissione. In questo modo possono individuare tempestivamente eventuali errori od omissioni e, se del caso, adottare le misure necessarie per porvi rimedio. Sapere di poter ottenere in qualsiasi momento una copia delle informazioni trasmesse aumenta altresì la fiducia degli operatori di mercato nel dispositivo, non trovandosi in una situazione di totale dipendenza dai mercati organizzati ma mantenendo una capacità di controllo autonomo sulle informazioni trasmesse.

Cpv. 5

Il capoverso stabilisce per gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati l’obbligo di conservare tutte le informazioni che hanno trasmesso alla ElCom per almeno cinque anni dalla data in cui è stata effettuata l’operazione.

Tale obbligo di conservazione risponde a un’esigenza centrale in materia di vigilanza, ossia garantire la tracciabilità e la disponibilità delle informazioni. Le indagini relative a comportamenti potenzialmente illeciti sul mercato possono richiedere un esame retrospettivo su un arco di più anni. La conservazione sistematica dei dati da parte dei mercati consente alla ElCom di disporre di elementi affidabili e verificabili, anche molto tempo dopo il verificarsi dei fatti. Inoltre, il fatto che i dati siano conservati dai mercati è una garanzia anche per gli operatori del mercato svizzero che, in caso di controversia o contestazione, possano recuperare tutte le informazioni trasmesse a nome e per conto loro.

Questo capoverso prevede infine che qualora prima della scadenza del termine di cinque anni la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione. Questa regola garantisce che le informazioni rimangano disponibili per tutto il tempo necessario per l’istruzione del caso ed evita qualsiasi situazione in cui una prova pertinente scompaia prima della chiusura di un’indagine.

I gestori di mercati organizzati e gli operatori attivi nell’UE applicano già questa regola nell’ambito del Regolamento REMIT; pertanto, non ne deriva alcun onere aggiuntivo significativo per il mercato svizzero.

L’obbligo di conservazione implica che per l’intero periodo di cinque anni prescritto deve essere garantita con provvedimenti tecnici l’integrità dei dati. I mercati e gli operatori di mercato devono adottare misure atte a evitare modifiche successive non autorizzate e quindi rispettare il principio dell’esattezza dei dati ai della LPD in relazione agli operatori e alle persone che agiscono per loro conto.

Art. 18 Dettagli tecnici della trasmissione

Cpv. 1

Questo capoverso evidenzia il principio generale della trasmissione, cioè che le operazioni siano trasmesse con un livello di dettaglio sufficiente per consentire un trattamento automatizzato da parte della ElCom. La logica è duplice, cioè evitare che la ElCom riceva dati eterogenei, incompleti o inutilizzabili, che rallenterebbero o complicherebbero la vigilanza, nonché responsabilizzare gli operatori del mercato svizzero e gli intermediari del mercato imponendo loro di rispettare standard chiari e uniformi.