Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 26Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

Il capoverso 1 elenca perciò le informazioni di base che devono obbligatoriamente figurare in ogni trasmissione. L’enumerazione corrisponde alle informazioni essenziali per ricostruire l’ordine di negoziazione o la transazione e rilevare eventuali anomalie o comportamenti illeciti sul mercato. Si tratta in particolare:

• dell’identificazione esatta dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso interessati (lett. a), condizione indispensabile per abbinare ogni transazione a un mercato, un’area o un periodo determinato;

• del prezzo e della quantità convenuti (lett. b), che costituiscono parametri centrali per l’analisi dei segnali di mercato;

• delle date e degli orari di esecuzione (lett. c), necessari per ricostruire la cronologia delle operazioni e rilevare eventuali anomalie o comportamenti abusivi;

• dell’identificazione delle parti coinvolte nella transazione nonché dei beneficiari intermedi o finali (lett. d), elemento chiave per l’analisi delle strutture di controllo e delle relazioni economiche;

• infine, di ogni altro dettaglio tecnico pertinente concernente il tipo di ordine di negoziazione o di transazione (lett. e), per tener conto della varietà degli strumenti e dei meccanismi di negoziazione esistenti.

Questo approccio è allineato con gli standard europei del Regolamento REMIT e con i requisiti tecnici sviluppati dall’ACER (cfr. cap. 3.2).

Infine, è opportuno ricordare anche che se un terzo effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte comunichi le informazioni dettagliate relative ad un contratto anche per conto dell’altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l’insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se il contratto fosse stato segnalato separatamente da ciascuna controparte.

Cpv. 2

Il capoverso 2 precisa le modalità tecniche di trasmissione applicabili ai contratti per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE, qualora siano stipulati allo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti sulle reti elettriche o di trasporto del gas svizzere di cui all’articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE. Tali disposizioni riguardano esclusivamente la società nazionale di rete e i gestori delle reti svizzere di trasporto del gas, che sono gli unici operatori legalmente tenuti a trasmettere tali informazioni alla ElCom in questo specifico contesto. Si tratta quindi di una cerchia alquanto limitata di assoggettati, i quali dispongono già delle capacità tecniche necessarie per produrre e trasmettere dati dettagliati sotto forma di profili di carico.

Il requisito della trasmissione basata sui profili di carico con una granularità di quindici minuti per l’energia elettrica è una derivazione diretta della revisione del quadro europeo REMIT, che ha inasprito i requisiti di dettaglio per le transazioni relative al bilanciamento e alla sicurezza del sistema. Per il gas, la Svizzera ha invece optato per una risoluzione oraria, mentre il diritto dell’UE prevede una granularità di quindici minuti. Questa differenza risponde a un adeguamento proporzionato alle specificità del mercato svizzero del gas, alla struttura dei flussi interessati e alle attuali prassi operative dei gestori di rete. Essa permette di garantire un livello di informazione sufficiente ai fini della vigilanza sul mercato, senza imporre requisiti tecnici eccessivi o superflui.

Cpv. 3

Il capoverso 3 concretizza l’articolo 25 LVTE mirando a mantenere una qualità elevata e omogenea delle informazioni senza per questo sanzionare immediatamente il minimo errore di forma. Nonostante la definizione dettagliata dei requisiti tecnici, può succedere che le informazioni trasmesse non permettano di risolvere determinate ambiguità o di valutare a fondo un dato comportamento sul mercato.

Cpv. 4

Questo capoverso riflette una realtà pratica già riconosciuta nell’ambito del Regolamento REMIT. Infatti, anche se i mercati organizzati dispongono della maggior parte dei dati relativi alle transazioni e agli