Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

ordini di negoziazione eseguiti sulle loro piattaforme, alcune informazioni specifiche sono accessibili solo agli operatori del mercato svizzero – per esempio l’identità del beneficiario o delle altre persone che controllano gli operatori di mercato o alcuni dettagli contrattuali.

Con questa disposizione si vuole evitare che i mercati trasmettano alla ElCom dati incompleti o incorretti. Nell’UE, questa articolazione è chiaramente evidenziata dall’ACER nei suoi orientamenti, nei quali si afferma che la trasmissione attraverso i mercati non esonera gli operatori di mercato dal loro dovere di cooperazione e verifica.

Cpv. 5

Il capoverso 5 segue sempre la stessa logica di ridurre l’onere amministrativo per gran parte dei destinatari della legge, vale a dire gli operatori di mercato (in particolare quelli di grande rilevanza) e i mercati organizzati che sono attivi anche sul mercato all’ingrosso dell’UE per i prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e che sono quindi già assoggettati al Regolamento REMIT.

In effetti, sarebbe sproporzionato richiedere a questi operatori e mercati di conformarsi a due regimi di trasmissione distinti, con formati e dettagli tecnici completamente diversi. Tale requisito porterebbe a una duplicazione dei processi interni, a un aumento del rischio di errori e a un aumento dei costi di conformità. Quindi, il procedimento scelto permette di evitare complicazioni superflue. Di fatto, i meccanismi di trasmissione del Regolamento REMIT sono già ben rodati, standardizzati e diffusi nell’UE. Richiedere conoscenze aggiuntive o l’istituzione di meccanismi paralleli per il mercato svizzero creerebbe una complessità inutile, difficilmente giustificabile in considerazione delle dimensioni del mercato e delle sue relazioni con i mercati vicini. Infine, questo approccio riflette il principio di proporzionalità nel senso che la trasparenza del mercato svizzero è garantita senza imporre vincoli che andrebbero al di là di quanto necessario.

Sezione 2 Operazioni da trasmettere alla ElCom e termini di trasmissione

Tutta questa sezione si basa sulla norma di delega di cui all’articolo 12 capoversi 10 e 11 LVTE e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 che è oggetto di una revisione totale25 a seguito della revisione del Regolamento REMIT. Si tiene perciò conto dei nuovi standard introdotti nell’UE.

L’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE prevede che gli operatori del mercato svizzero trasmettano alla ElCom le informazioni relative alle loro transazioni e ai loro ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso concernenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. L’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE elenca i contratti cui si applica tale obbligo di trasmissione, ovvero:

• qualsiasi contratto per la fornitura di energia elettrica o gas in Svizzera; i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera sono inclusi soltanto se questi ultimi possono influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso;

• qualsiasi contratto per la distribuzione di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera che possono influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso;

• qualsiasi contratto concernente il trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera o attraverso la Svizzera, oppure dall’estero in Svizzera o viceversa;

• qualsiasi contratto concernente lo stoccaggio di energia elettrica o gas in Svizzera;

• qualsiasi derivato concernente energia elettrica o gas in quanto vettori generati, negoziati, stoccati o forniti in Svizzera, o concernente il trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera o attraverso la Svizzera, oppure dall’estero in Svizzera o viceversa.

25 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14447-Marches-de-gros-de-lenergie-regles-detransmission-des-donnees-revision-_fr