Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
La presente sezione chiarisce e precisa i dettagli concernenti la trasmissione di questi diversi contratti. In particolare differenzia la trasmissione dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso a seconda che debba avvenire su base continua (art. 19), periodicamente (art. 20) o solamente su richiesta (art. 21).
È opportuno precisare che la trasmissione periodica deve contenere la cronologia completa degli eventi, ivi comprese eventuali modifiche e annullamenti di ordini di negoziazione o transazioni. Tale completezza è indispensabile per garantire l’esattezza dei dati ai sensi della LPD e che il trattamento rifletta l’attività effettiva, evitando così la creazione di profili errati o distorti contrari ai principi della protezione dei dati.
Art. 19 Operazioni soggette a trasmissione alla ElCom su base continua
Questa disposizione ricalca l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
Cpv. 1
Questo capoverso stabilisce il principio di base della trasmissione su base continua, cioè che salvo diversa prescrizione della legge o della presente ordinanza, ogni operazione effettuata in relazione a un prodotto energetico svizzero all’ingrosso di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE soggetto all’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE deve essere oggetto di trasmissione alla ElCom su base continua. Anche se ciò non è esplicitamente specificato, le operazioni effettuate riguardano prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e comprendono contratti standard, standard bilaterali e non standard. L’interpretazione corretta, quindi, deve essere che salvo diversa prescrizione della legge o della presente ordinanza, ogni operazione effettuata in relazione a un prodotto energetico svizzero all’ingrosso di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE classificato come contratto standard, standard bilaterale o non standard e soggetto all’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE è oggetto di trasmissione alla ElCom su base continua.
Inoltre, i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE che riguardano lo stoccaggio di energia elettrica devono essere trattati come contratti per la fornitura di energia elettrica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE. Lo stoccaggio di energia elettrica, infatti, in quanto tale funziona esattamente come la fornitura, in relazione tanto all’immissione quanto al ritiro dall’impianto di stoccaggio. Questo approccio è adottato anche all’interno dell’UE, dato che anche l’ACER perviene alla medesima conclusione.
Le eccezioni alla trasmissione su base continua sono quindi limitate ai casi previsti in forma esaustiva dagli articoli 20 (trasmissione periodica) e 21 (esclusione dall’obbligo di trasmissione).
Tale approccio semplifica sensibilmente la struttura normativa, di migliorare la leggibilità del dispositivo per gli operatori di mercato e di ridurre i rischi di interpretazione divergente o di omissione.
Sono segnatamente oggetto di trasmissione alla ElCom su base continua le categorie contrattuali specificate qui di seguito.
• La prima categoria è quella dei contratti standard, standard bilaterali o non standard per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas non destinati a consumatori finali di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE, indipendentemente dalla scadenza, compreso il giorno precedente l’esecuzione, il luogo e le modalità di collocamento o negoziazione, e in particolare indipendentemente dal fatto che siano messi all’asta o negoziati su base continua. Sono inclusi tutti i contratti la cui fornitura di energia elettrica o gas avviene in Svizzera, in particolare i contratti di bilanciamento, «intraday», «within-day», «day-ahead», «two-day-ahead», «week-end», «week», mensili, trimestrali, annuali e a lungo termine o per qualsiasi altro periodo generalmente accettato sul mercato. Questi contratti rappresentano la maggior parte delle attività nei mercati dell’energia all’ingrosso. La loro trasmissione su base continua permette alla ElCom di seguire in tempo quasi reale l’evoluzione dei prezzi, dei volumi e delle posizioni relative a questi prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. L’obbligo copre tutte le forme di negoziazione e tutte le scadenze.