Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
• La norma riguarda anche i contratti standard o standard bilaterali per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE con una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh all’anno. Una trasmissione su base continua è giustificata dal carattere standard o standard bilaterale di questi contratti. I contratti non standard sono invece trasmessi su base periodica (art. 20 cpv. 1 lett. a).
• Sono altresì inclusi i contratti standard per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE aventi lo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti sulle reti elettriche svizzere ai sensi dell’articolo 12 capoverso 7 LVTE. Per quanto riguarda questi contratti, la regolamentazione svizzera si discosta deliberatamente dal regime previsto dal Regolamento REMIT. Tali contratti, se negoziati su mercati organizzati, sono particolarmente esposti al rischio di comportamenti illeciti sul mercato. Si tratta infatti di mercati che funzionano in tempo reale o quasi reale, sui quali un comportamento abusivo può produrre effetti immediati e persistenti per diversi giorni consecutivi. In questo contesto è indispensabile che l’autorità di vigilanza possa reagire in tempi brevi. Nell’UE tali dati sono, in linea di principio, trasmessi all’ACER in forma aggregata e con granularità mensile, con la possibilità per l’autorità di chiedere informazioni più dettagliate in un secondo momento. Questa scelta è dovuta alla forte liquidità dei mercati europei, che generano volumi di dati molto consistenti e rendono una trasmissione su base continua non aggregata difficilmente impiegabile in modo proporzionato. La situazione svizzera, invece, è sostanzialmente differente. Il mercato svizzero dell’energia elettrica che persegue lo scopo di preservare la stabilità del sistema o compensare gli scarti sulle reti elettriche svizzere non è integrato nel mercato interno dell’UE, e ciò lo rende nettamente meno liquido. Questa caratteristica lo rende più sensibile alle manipolazioni e aumenta il potenziale impatto dei comportamenti illeciti individuali sulla formazione dei prezzi. In questa cornice, una vigilanza basata esclusivamente su dati aggregati danneggerebbe la reattività della ElCom in misura notevole. Inoltre, tenuto conto delle dimensioni del mercato svizzero, la trasmissione di dati non aggregati su base continua non comporta un carico di dati eccessivo, sia per gli operatori di mercato che per l’autorità. Anzi, essa permette alla ElCom di seguire in tempo quasi reale l’evoluzione dei prezzi, dei volumi e delle posizioni su questi segmenti particolarmente sensibili. È altresì opportuno rilevare che la ElCom già effettua un’analisi approfondita degli scambi realizzati su tali mercati, in particolare a motivo degli elevati livelli di prezzo osservati dalla fine del 2024, il che conferma la pertinenza di un dispositivo di vigilanza rafforzato. Infine, l’esigenza di una trasmissione su base continua e nominativa per questo tipo di contratti non costituisce una peculiarità svizzera. Un approccio comparabile è stato infatti attuato in alcuni Stati membri dell’UE, in particolare Austria e Germania, per segmenti di mercato con caratteristiche analoghe. Questa divergenza puntuale rispetto al Regolamento REMIT emerge perciò dalle specificità strutturali del mercato svizzero e risponde a un obiettivo di vigilanza efficace e proporzionata sui mercati dell’energia all’ingrosso.
• Ulteriore fattispecie è costituita dai contratti standard, standard bilaterali o non standard relativi al trasporto di energia elettrica o di gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 3 LVTE, stipulati a seguito dell’assegnazione di capacità primaria da parte della società nazionale di rete o da parte dei gestori di reti svizzere di trasporto del gas o a nome di questa o questi, o su mercati secondari, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti. Ad esempio, si può pensare in particolare ai contratti per l’assegnazione di capacità di trasmissione e di trasporto di energia elettrica o di gas, compresi i contratti per l’assegnazione di capacità alla frontiera svizzera, indipendentemente dalla fascia oraria di negoziazione («forward», «day-ahead», «intraday») e dal mercato di stipulazione (primario o secondario). Dopo l’assegnazione primaria, i titolari di capacità possono rivendere o trasferire tali diritti. Il monitoraggio di questi ordini di negoziazione e di queste transazioni secondarie è quindi indispensabile, in quanto riflettono gli aggiustamenti di mercato e permettono di riconoscere eventuali pratiche di manipolazione (p. es. l’accumulo speculativo di capacità senza intenzione di utilizzo).