Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

• d. un derivato concernente energia elettrica o gas in quanto vettori generati, negoziati o forniti in Svizzera, o concernente il trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera o attraverso la Svizzera, oppure dall’estero in Svizzera o viceversa, di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 5 LVTE, comprese opzioni, future, swap e contratti per differenza, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione. Questi prodotti, anche se puramente finanziari, possono influenzare in modo significativo i mercati fisici perché possono incidere sui segnali di prezzo osservati da produttori, fornitori e consumatori. Possono inoltre essere utilizzati come strumenti di copertura o per strategie speculative o manipolative, se non anche per occultare posizioni di mercato significative. Una trasmissione su base continua è quindi indispensabile per rilevare eventuali anomalie di mercato.

Cpv. 2

Se i contratti standard o standard bilaterali di cui al capoverso 2 lettera a sono messi all’asta, devono essere oggetto di trasmissione alla ElCom solo le transazioni effettivamente concluse e gli ordini di negoziazione finali. Questa precisazione evita che la ElCom riceva un volume massiccio di ordini di negoziazione non eseguiti, con il rischio di sovraccaricare inutilmente sia gli operatori di mercato che l’autorità. Per fare un esempio, in un’asta di energia elettrica «day-ahead» devono essere comunicati solo i risultati finali (quantità assegnata, prezzo di mercato) e gli ordini finali accettati, non tutti gli ordini iniziali inseriti durante l’asta.

Cpv. 3

Il capoverso 3 fissa i termini per la trasmissione su base continua in funzione del grado di standardizzazione dei contratti. Le operazioni relative a contratti standard o standard bilaterali devono essere trasmesse entro due giorni lavorativi, entro dieci per i contratti non standard.

L’obbligo di trasmissione entro due giorni lavorativi risponde a un’esigenza di vigilanza in tempo quasi reale. Più è rapida la trasmissione dei dati, più la ElCom può rilevare e prevenire comportamenti illeciti sul mercato. La differenza con la trasmissione entro dieci giorni lavorativi è giustificata dalla natura stessa di questi contratti, che sono spesso bilaterali, complessi, oggetto di forti negoziazioni e poco standardizzati. La loro trasmissione richiede un lavoro più consistente di documentazione e strutturazione dei dati. Un arco di tempo maggiore riconosce quindi le specificità operative di questi strumenti, pur imponendo un fermo obbligo di trasmissione. Parallelamente, assicura alla ElCom la possibilità di ottenere le informazioni necessarie in un orizzonte temporale compatibile con i suoi compiti di vigilanza, senza imporre agli operatori di mercato un onere sproporzionato. Anche la scelta di un termine di dieci giorni coincide con la prassi europea.

Cpv. 4

Il capoverso 4

Art. 20 Operazioni soggette a trasmissione periodica alla ElCom

Questa disposizione ricalca l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) no1348/2014.

Cpv. 1

Il capoverso 1 elenca in modo esaustivo le operazioni che, in deroga al principio di cui all’articolo 19 capoverso 1, sono oggetto di trasmissione periodica.

Lett. a

La prima categoria di operazioni (lett. a) soggetti a trasmissione periodica è quella dei contratti non standard per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas stipulati con grandi consumatori finali (≥ 600 GWh/anno). È opportuno ricordare che se il consumatore finale avesse una capacità di consumo inferiore a 600 GWh/anno tali contratti sarebbero semplicemente esclusi dal campo d’applicazione della legge (art. 2 cpv. 1 lett. a). La scelta di definire una trasmissione semestrale e non su base continua come per i contratti standard o standard bilaterali risponde a una logica di proporzionalità, perché questi contratti sono più rari, molto specifici e non presentano lo stesso rischio