Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
di manipolazione del mercato delle transazioni o degli ordini di negoziazione standardizzati. L’obiettivo è tuttavia quello di consentire alla ElCom di disporre, con una certa regolarità, di una visione d’insieme sui volumi oggetto di contratto con grandi consumatori finali.
Lett. b
La seconda categoria di operazioni soggetta a trasmissione periodica riguarda i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas aventi lo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti, stipulati per reti elettriche svizzere (n. 1) o reti svizzere di trasporto del gas (n. 2), ai sensi dell’articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE. Per l’energia elettrica si intendono i contratti standard bilaterali o non standard stipulati dalla società nazionale di rete nell’ambito di misure di bilanciamento, ridispacciamento o altri meccanismi necessari alla stabilità del sistema. Per il gas si intendono tutti i contratti corrispondenti stipulati dai gestori delle reti di trasporto del gas. Anche se non esplicitato, le operazioni effettuate in relazione ai contratti di cui alla lettera b numero 2 comprendono contratti standard, standard bilaterali e non standard. Si tratta di informazioni cruciali, ad esempio, per rilevare strategie di ritenzione della capacità o manipolazione mediante nomine artificiose. Anche in questo caso, grazie a una trasmissione mensile, la ElCom può garantire un monitoraggio regolare senza esigere una granularità eccessiva, a differenza della trasmissione su base continua.
Lett. c
La lettera c riguarda le operazioni relative ai contratti di stoccaggio del gas stipulati per una durata pari o superiore a 12 mesi. Anche se non esplicitato, i contratti in questione comprendono contratti standard, standard bilaterali e non standard, a condizione che riguardino esclusivamente lo stoccaggio del gas. Questi contratti svolgono un ruolo centrale nella sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare per il periodo invernale. Consentono di anticipare la futura disponibilità dei volumi di gas e di identificare eventuali situazioni di ritenzione della capacità o di eccessiva concentrazione. Tuttavia, a causa del loro lungo orizzonte temporale e della bassa frequenza di negoziazione, questi contratti non richiedono una vigilanza su base continua. Una trasmissione periodica mensile è sufficiente per consentire alla ElCom di analizzare l’evoluzione delle capacità di stoccaggio stipulate, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Lett. d
La lettera d riguarda i prodotti derivati che si riferiscono esclusivamente al gas stoccato in Svizzera. Questi prodotti, benché di natura finanziaria, possono avere un impatto indiretto sul mercato fisico, in particolare influenzando le decisioni di stoccaggio, ritiro o copertura dei rischi da parte degli operatori di mercato. Una trasmissione periodica permette alla ElCom di individuare eventuali strategie speculative o di manipolazione legate allo stoccaggio di gas, senza esigere una trasmissione su base continua che non sarebbe giustificata dalla struttura di questi mercati. Non essendoci attualmente un cospicuo stoccaggio di gas in Svizzera, per il momento non è prevista alcuna segnalazione di questo tipo.
Cpv. 2
Il capoverso 2 precisa i termini per la trasmissione periodica. Le operazioni relative ai contratti non standard stipulati con consumatori finali con una capacità di consumo annua pari o superiore a 600 GWh sono oggetto di trasmissione semestrale. I contratti di cui al capoverso 1 lettera b sono trasmessi mensilmente in forma aggregata, in linea con le prassi esistenti e tenendo conto del ruolo specifico della società nazionale di rete e dei gestori delle reti di trasporto del gas. L’aggregazione è una soluzione pragmatica poiché limita l’onere amministrativo per gli operatori di mercato, fornendo allo stesso tempo alla ElCom una visione sufficientemente precisa per identificare anomalie sul mercato. Infine, vengono trasmessi a cadenza mensile anche le operazioni relative ai contratti di stoccaggio del gas a lungo termine e i relativi derivati.
Art. 21 Operazioni escluse dall’obbligo di trasmissione
Questa disposizione ricalca l’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) no1348/2014.