Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Introduce una particolare categoria di operazioni che sono escluse dall’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE. A differenza dell’articolo 20, che mantiene un obbligo di trasmissione periodica, l’articolo 21 esclude ex ante dall’ambito della trasmissione determinate categorie di operazioni. Tali esclusioni nascono dalla constatazione che le operazioni in questione presentano un rischio strutturalmente minimo di comportamenti illeciti sul mercato. Tuttavia, al fine di preservare l’efficacia della vigilanza, l’articolo 21 capoverso 3 istituisce un meccanismo correttivo ex post grazie al quale la ElCom può accedere a tali informazioni su richiesta motivata qualora vi sia un sospetto grave. Di fatto, questi contratti sono di poco interesse per la vigilanza in tempi normali, ma possono acquisire rilevanza in contesti specifici, cioè qualora venga identificato un rischio di comportamento illecito sul mercato.
Il capoverso 1 elenca in modo esaustivo le categorie di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso che, quando assumono la forma di contratti standard bilaterali o non standard, non sono soggetti all’obbligo di trasmissione.
I contratti infragruppo (lett. a) rappresentano scambi puramente interni tra imprese integralmente incluse nel medesimo perimetro di consolidamento. Non essendo stipulati sul mercato «aperto», non generano, solitamente, segnali di prezzo o liquidità. Tuttavia, in caso di sospetto, possono essere determinanti per ricostruire i flussi interni e comprendere se una posizione di mercato è stata creata artificiosamente od occultata. Queste informazioni consentono quindi alla ElCom di verificare che un operatore di mercato non abbia utilizzato le sue entità affiliate per manipolare i prezzi o la trasparenza.
La lettera b riguarda i prodotti eseguiti mediante sistemi di riscontro delle operazioni che collegano due o più mercati organizzati, laddove la conclusione della transazione avviene al di fuori del sistema. In queste situazioni, le informazioni rilevanti concernenti gli ordini di negoziazione e le transazioni sono spesso frammentate tra più infrastrutture, il che rende la trasmissione automatica inefficiente ed esposta alla generazione di duplicati o incongruenze. Le informazioni possono transitare per diversi canali tecnici, e per un singolo mercato alcune di esse non sono sempre visibili. Questa disposizione, modellata sul Regolamento REMIT, colma una lacuna che potrebbe altrimenti essere sfruttata dagli operatori di mercato abusivi. Entro i limiti del capoverso 3, la ElCom mantiene tuttavia la facoltà di chiederne la trasmissione completa in caso di sospetto, così da garantire che nessun segmento di mercato sfugga alla sua vigilanza.
Gli ordini negoziati oralmente e non visibili sugli schermi elettronici (lett. c) sono sensibili, in quanto sfuggono alla consueta trasparenza dei libri degli ordini. La loro trasmissione su richiesta della ElCom può rivelarsi essenziale per ricostruire l’intero libro degli ordini di un operatore di mercato, in particolare quando emergono indizi di operazioni ingannevoli, come ordini mascherati o strategie di «layering» o «spoofing».
La lettera d esclude alcune categorie di contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas, a dipendenza delle dimensioni delle unità di produzione o del volume di vendita dei fornitori di gas.
Per quanto riguarda i contratti per la fornitura fisica di energia elettrica o gas prodotto da piccole unità di produzione di energia elettrica con capacità ≤ 10 MW e impianti di produzione di gas con capacità ≤ 20 MW (n. 1 e 2), questi valori soglia riflettono l’idea che questi operatori non potrebbero influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. L’esclusione di questi contratti consente quindi di ridurre l’onere amministrativo per i piccoli operatori, pur mantenendo la possibilità di intervento della ElCom in caso di sospetto concreto. L’accesso ai contratti di queste piccole unità può in determinate circostanze aiutare la ElCom a rilevare una strategia di abuso, come il ritiro coordinato della capacità per influenzare i prezzi.
Per quanto riguarda i contratti di fornitura o distribuzione a fornitori di gas (n. 3), occorre innanzitutto rilevare che la maggior parte del gas importato in Svizzera è acquisita dalle poche imprese regionali e dalle loro organizzazioni di acquisto (Gasverbund Mittelland, OpenEP, Gaznat, Aziende Industriali di Lugano, Erdgas Zentralschweiz). Il resto (p. es. Axpo, Enerprice o alcuni servizi municipali che si riforniscono autonomamente) rappresenta solo una percentuale minore delle importazioni totali. Queste