Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
organizzazioni di acquisto ottengono il gas direttamente sui mercati all’ingrosso dell’UE e poi lo vendono in primo luogo ai propri azionisti, i quali sono servizi municipali e comunali (detti anche «fornitori»). La vasta maggioranza di questi fornitori è attiva anche nel settore dell’energia elettrica. Tra i nomi più importanti vi sono Energie 360 Grad, Services Industriels de Genève e Services Industriels de Bâle. Questi fornitori vendono a loro volta il gas acquistato dalle organizzazioni di acquisto ai loro consumatori finali, a partire da quelli del loro comprensorio.
Come per i consumatori finali (cfr. art. 3 cpv. 2 LVTE), è stato fissato un valore soglia al di sotto del quale si ritiene che tali fornitori non influenzino il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Il valore si basa sul numero di MWh di gas venduti annualmente dai fornitori ai consumatori finali che si trovano nel comprensorio ed è stato fissato a 100 MWh, una quantità che include 52 fornitori, se si considerano le statistiche dell’Associazione svizzera dell’industria del gas per il 202426.
Pertanto, le operazioni concernenti i contratti stipulati con fornitori al di sotto di tale limite devono essere comunicati alla ElCom solo su richiesta motivata, purché si tratti di un contratto esclusivamente interno alla Svizzera che riguardi la fornitura di gas specificamente destinato ai consumatori finali che si trovano nel comprensorio del fornitore. Le due condizioni sono cumulative.
Questo approccio consente di ridurre l’onere amministrativo per i piccoli fornitori che non hanno un impatto sul mercato all’ingrosso, garantendo al contempo che la ElCom possa accedere a queste informazioni se sorge un serio dubbio di comportamento illecito sul mercato.
Alcuni contratti di stoccaggio (lett. e) di breve durata non rientrano nella trasmissione periodica (art. 20). Tuttavia, in una situazione di tensione nel settore del gas, disporre di queste informazioni può aiutare la ElCom a comprendere la gestione delle capacità di stoccaggio e identificare un eventuale comportamento volto a limitare artificialmente l’offerta.
Cpv. 2
Il capoverso 2 estende l’esclusione prevista al capoverso 1 ai contratti standard di cui alle lettere b, c ed e. Questo approccio è conforme al regime previsto dal Regolamento REMIT; anch’esso prevede infatti che determinate categorie di operazioni possano essere escluse dall’obbligo di trasmissione, indipendentemente dal grado di standardizzazione del contratto, pur rimanendo accessibili alle autorità di vigilanza su richiesta motivata.
Cpv. 3
Il capoverso 3 istituisce un meccanismo di salvaguardia essenziale per la vigilanza. Allorché vi siano motivi sufficienti per sospettare che un contratto escluso dia luogo a operazioni che costituiscono un grave comportamento illecito sul mercato, la ElCom può esigere la trasmissione completa delle informazioni pertinenti. Non si tratta quindi di un potere discrezionale illimitato, bensì di una facoltà inquadrata da un criterio oggettivo, e cioè l’esistenza di motivi sufficienti per sospettare la presenza di un grave comportamento illecito sul mercato. Questo capoverso riflette perciò un approccio ex post, nel senso che le informazioni sono richieste solamente in caso di sospetto concreto, il che consente di limitare gli obblighi di trasmissione garantendo nel contempo la capacità della ElCom di istruire efficacemente i casi gravi. Nella pratica, può esserci una richiesta ad esempio quando i sistemi informatici di vigilanza della ElCom rilevano un comportamento sospetto o quando un’altra autorità, come la FINMA, l’ACER o un’autorità nazionale di regolazione dell’UE, le fa pervenire un allarme.
Sezione 3 Obbligo di trasmissione delle esposizioni
Art. 22
Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 9 LVTE, il Consiglio federale può obbligare gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo a trasmettere alla ElCom, nell’ambito dell’obbligo previsto
26 https://gazenergie.ch/it/associazione/infoteca/statistica-annuale