Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 lettera a LVTE, indicazioni concernenti le loro esposizioni, dettagliate per prodotto energetico all’ingrosso.
Questo obbligo è in linea con i recenti sviluppi del diritto europeo, segnatamente con la revisione del Regolamento REMIT e del pertinente regolamento di esecuzione, che ora estendono il campo dei dati da segnalare oltre le sole transazioni effettive.
Questa disposizione ricalca l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, che tuttavia è attualmente oggetto di dibattito all’interno dell’UE, in particolare per quanto riguarda il contenuto esatto e l’entrata in vigore. L’articolo 36 prevede pertanto un periodo di transizione di tre mesi, prorogabile, affinché la disposizione svizzera sia perfettamente allineata a quella del Regolamento REMIT.
Cpv. 1
Il capoverso 1 precisa l’obbligo di trasmissione applicabile agli operatori del mercato svizzero, i quali devono trasmettere le loro esposizioni su prodotti energetici svizzeri all’ingrosso con fornitura fisica o regolamento in contanti per ciascuno dei 24 mesi successivi al trimestre di riferimento interessato (lett. a). Questa precisazione esplicita l’orizzonte temporale della trasmissione e conferma il carattere prospettico dell’obbligo, in coerenza con le modalità previste al capoverso 3 lettera a.
Oltre a ciò, gli operatori devono trasmettere il volume previsto di produzione (lett. b) e di consumo (lett. c) di energia elettrica o di gas in Svizzera, sulla base dei contratti da essi stipulati. Queste informazioni permettono alla ElCom di mettere in relazione l’attività di negoziazione degli operatori con la loro situazione economica globale, tenendo conto della loro produzione e dei loro obblighi di fornitura.
Data la natura prospettica della trasmissione delle esposizioni, le attività di mercato spot («day-ahead» e «intraday») non sono di fatto incluse nelle informazioni da trasmettere. Tuttavia, gli operatori del mercato svizzero devono tenere conto dei contratti infragruppo nei loro calcoli.
Concretamente, queste informazioni consentiranno alla ElCom di comprendere i livelli di esposizione degli operatori del mercato svizzero, nonché di valutarli insieme alle altre informazioni che riceve in caso di comportamenti potenzialmente sospetti dal punto di vista legale. Ciò può verificarsi quando differenze significative tra la produzione e il consumo previsti e l’attività di negoziazione degli operatori di mercato sono valutate congiuntamente, ad esempio nei casi in cui gli operatori di mercato, nonostante si preveda la produzione di grandi volumi di energia elettrica, non sembra abbia compensato questi volumi tramite contratti di vendita o contratti commerciali. Permetteranno inoltre alla ElCom di comprendere le strategie di copertura degli operatori del mercato svizzero, consentendo così di giustificare eventuali comportamenti commerciali degli stessi che a priori parrebbero ingiustificati.
Vengono riportati due esempi illustrativi tratti dalla revisione del Regolamento REMIT.
Esempio 1
Si prenda il caso di un gruppo di entità incluse nel medesimo perimetro di consolidamento, in cui l’impresa A produce energia elettrica, l’impresa B è incaricata della fornitura di energia elettrica e l’impresa C rappresenta la sala di negoziazione («trading floor») del gruppo che fornisce servizi di copertura all’impresa A, svolgendo anche attività di pura negoziazione. Si immagini anche, ai fini dell’esempio, che i volumi di energia elettrica prodotti dall’impresa A eccedano di molto i volumi contrattuali previsti nei contratti di fornitura dell’impresa B, che i contratti di fornitura stipulati da quest’ultima siano coperti esclusivamente dagli impianti di produzione dell’impresa A e che l’eccedenza dei volumi di energia elettrica prodotti dall’impresa A sia negoziata dall’impresa C.
Senza l’obbligo di trasmissione delle esposizioni, la ElCom riceverebbe solamente informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione effettuati dall’impresa C. Questi dati indurrebbero la ElCom a constatare la costituzione di una posizione corta da parte dell’impresa C, e quindi un’esposizione priva di giustificazione prima facie. La giustificazione emerge tuttavia dai contratti tra A e B e tra A e C, dei quali la ElCom non sarebbe in nessun modo informata.