Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo

Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

Secondo le informazioni sulle esposizioni, l’impresa C sembrerebbe ancora detenere una posizione corta, ma questa sarebbe compensata a livello di gruppo, in quanto verrebbero trasmesse anche le informazioni relative alle altre imprese.

Esempio 2

Si consideri l’esempio dell’impresa Z, che produce energia elettrica, stipula contratti di fornitura con i propri clienti e dispone anche di una sala di negoziazione («trading floor»). Si immagini che i volumi di energia elettrica siano prodotti esclusivamente da impianti di piccola scala alimentati da energie rinnovabili (pannelli solari) che non coprono il fabbisogno di approvvigionamento dell’impresa nei confronti dei propri clienti. L’impresa deve reperire l’energia di cui ha bisogno altrove, cioè sul mercato.

Senza l’obbligo di trasmissione delle esposizioni e sulla base delle sole informazioni di cui disporrebbe la ElCom, quest’ultima constaterebbe che l’impresa Z assume inusuali posizioni lunghe, ad esempio attraverso la sua sala di negoziazione. Tuttavia, una simile posizione lunga, a prima vista ingiustificata, sarebbe giustificata dalle informazioni relative alla trasmissione delle esposizioni. Infatti, l’impresa Z sarebbe tenuta a trasmettere alla ElCom informazioni aggregate sulle sue transazioni o sugli ordini di acquisto, informazioni sulla produzione prevista di energia elettrica dai suoi pannelli solari e informazioni sui contratti di fornitura che ha stipulato.

Cpv. 2

Il capoverso 2 fissa le scadenze di trasmissione trimestrali. Gli operatori del mercato svizzero devono trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1 entro scadenze ben precise, corrispondenti alla fine del mese di ogni trimestre civile. Questi termini garantiscono un aggiornamento regolare dei dati offrendo al tempo stesso una prevedibilità sufficiente agli operatori di mercato. Sono allineati alla logica trimestrale adottata nel diritto europeo e consentono alla ElCom di disporre di una visione continua delle esposizioni su un orizzonte prospettico.

Cpv. 3

Il capoverso 3 precisa le modalità tecniche e metodologiche della trasmissione. Le informazioni devono essere aggregate mensilmente per ciascuno dei 24 mesi successivi al trimestre di riferimento (lett. a), trasmesse separatamente per l’energia elettrica e il gas, per punto o zona di consegna e per tipo di prodotto energetico svizzero all’ingrosso (lett. b), e redatte sulla base dello stato all’ultimo giorno del trimestre di riferimento, tenendo conto dei contratti infragruppo (lett. c).

Cpv. 4

Analogamente al Regolamento REMIT, il capoverso 4 prevede un valore soglia volto a garantire che gli operatori del mercato svizzero di minore rilevanza non siano tenuti a fornire le informazioni relative alle esposizioni. In proposito, gli operatori di mercato il cui cumulo di volumi annui di energia derivanti dalle loro posizioni, dal loro volume di produzione e dal volume dei consumi è inferiore a 600 GWh all’anno sono esentati dall’obbligo di trasmissione delle esposizioni. I volumi di energia elettrica e gas devono essere calcolati separatamente.

Cpv. 5

Il capoverso 5 segue sempre la stessa logica di ridurre l’onere amministrativo per gran parte dei destinatari della legge, vale a dire gli operatori di mercato (in particolare quelli particolarmente significativi) e i mercati organizzati che sono attivi anche sul mercato all’ingrosso dell’UE per i prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e che sono quindi già assoggettati al Regolamento REMIT. Esso riprende del resto la formulazione dell’articolo 12 capoverso 3 lettera a LVTE.