Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Sezione 4 Trasmissione dei dati fondamentali relativi agli impianti
Art. 23
Questa disposizione precisa l’obbligo di trasmissione dei dati fondamentali degli impianti. Si tratta di informazioni essenziali per garantire la trasparenza e la vigilanza nei mercati dell’energia all’ingrosso, in quanto permettono di identificare in tempo utile le capacità disponibili o le indisponibilità previste o impreviste degli impianti. Nel suo complesso, questa disposizione riflette un approccio pragmatico: concentrare l’obbligo di trasmissione su una cerchia ristretta di operatori (società nazionale di rete e gestori di reti svizzere di trasporto del gas), utilizzare le piattaforme esistenti per evitare duplicazioni e fornire un accesso mirato a informazioni aggiuntive laddove necessario. Tale approccio permette alla ElCom di disporre di una base dati completa e coerente, riducendo al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori di mercato.
Questa disposizione ricalca gli articoli 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
Cpv. 1
Riprendendo l’articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE, questo capoverso impone l’obbligo di trasmissione alla società nazionale di rete e ai gestori di reti svizzere di trasporto del gas. Questa scelta è dovuta al loro ruolo centrale e al loro accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti. Inoltre, questi operatori dispongono di una panoramica completa e affidabile della rete di trasporto e, in virtù della loro funzione, si trovano nella posizione migliore per concentrare e trasmettere i dati fondamentali alla ElCom. Infine, la norma consente di evitare una dispersione degli obblighi di trasmissione tra una molteplicità di operatori di mercato e migliora la qualità e l’omogeneità delle informazioni raccolte, il tutto evitando un’eccessiva granularità dei dati.
Cpv. 2
Il capoverso 2 definisce con precisione la cerchia degli impianti per i quali devono essere trasmessi i dati fondamentali.
Il criterio dell’allacciamento diretto alla rete di trasporto rispecchia l’idea che solo i dati relativi alle infrastrutture di importanza significativa sul mercato all’ingrosso rivestono il carattere di dati fondamentali. Infatti, un’indisponibilità che interessa una piccola centrale locale o un’unità di produzione decentralizzata non ha bisogno di essere trasmessa alla ElCom, non avendo un impatto diretto sull’equilibrio globale del sistema né sulla trasparenza dei mercati all’ingrosso. Questa scelta permette di concentrare la vigilanza sulle infrastrutture la cui importanza giustifica un monitoraggio regolare, evitando obblighi superflui per gli impianti di piccole dimensioni. L’attenzione è quindi rivolta alle infrastrutture le cui variazioni di disponibilità o capacità possono influenzare direttamente la formazione dei prezzi sul mercato e la stabilità della rete.
Questo legame con il criterio dell’allacciamento diretto alla rete di trasporto fornisce sia chiarezza che certezza giuridica per gli operatori interessati.
Cpv. 3
Nell’ambito della sua vigilanza, la ElCom può trovarsi a dover disporre di informazioni più precise di quelle trasmesse regolarmente, qualora sia necessaria un’analisi approfondita per valutare determinati comportamenti sul mercato. Si tratta di informazioni più specifiche e sensibili, come le nomine finali tra zone di offerta (lett. a), la regolazione degli sbilanciamenti sulle reti elettriche (lett. b), o ancora le nomine e le rinomine del gas (lett. c). Questi dati consentono alla ElCom di ricostruire i flussi effettivi sulla rete e di analizzare in modo mirato le situazioni che possono costituire un rischio per l’integrità del mercato.
Cpv. 4
Al fine di ridurre l’onere amministrativo per i gestori di reti di trasporto, i dati fondamentali che sono già raccolti e scambiati attraverso la piattaforma centrale prevista dalla legge federale del 23 marzo 2007