Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
sull’approvvigionamento elettrico (LAEl)27, e ai quali la ElCom ha direttamente accesso, non devono essere trasmessi una seconda volta.
L’articolo 8atercapoverso 5 lettera a OAEl è stato inoltre modificato per garantire alla ElCom l’accesso ai dati fondamentali che sarebbero stati scambiati sulla piattaforma e di cui essa ha bisogno nell’ambito dei compiti di esecuzione previsti dalla LVTE (v. all. 2).
Cpv. 5
Il capoverso 5 precisa che i gestori di impianti di produzione o di stoccaggio devono, su richiesta, fornire alla società nazionale di rete dei trasporti o ai gestori di una rete svizzera di trasporto del gas le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere i propri compiti di trasmissione. Questo meccanismo garantisce che i gestori di rete dispongano di tutti i dati pertinenti, evitando di trasferire l’obbligo di trasmissione dei dati fondamentali direttamente ai gestori.
Capitolo 8 Impiego di informazioni privilegiate e prassi di mercato
Art. 24 Impiego di informazioni privilegiate
Cpv. 1
Analogamente all’articolo 3 paragrafo 1 del Regolamento REMIT, l’articolo 19 capoverso 1 lettere a e c LVTE non reprime soltanto l’acquisto o la vendita ma anche ogni modifica o ritiro di un ordine di negoziazione concernente un prodotto energetico svizzero all’ingrosso, a condizione che l’ordine di negoziazione iniziale sia stato inoltrato prima che la persona interessata fosse in possesso dell’informazione privilegiata.
Il messaggio del 29 novembre 202328 concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso, peraltro, già vi faceva riferimento espressamente, stabilendo che «per “acquisto e alienazione” (nelle norme dell’UE si impiega la terminologia “acquisizione e cessione”) si intendono tutte le operazioni correlate a ordini di negoziazione e transazioni o facenti parte dei processi di conferimento di ordini di negoziazione o stipula di transazioni su uno o più mercati dell’energia all’ingrosso e che riguardano prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (ciò include p. es. il conferimento di nuovi ordini di negoziazione, la modifica di ordini esistenti, l’annullamento di ordini e la creazione di legami o dipendenze tra ordini)».
L’obiettivo principale è prevenire che informazioni privilegiate vengano impiegate per scopi strategici annullando o modificando ordini di negoziazione esistenti, attività che potrebbero produrre gli stessi effetti di un ordine di negoziazione inizialmente collocato sulla base di tali informazioni.
Cpv. 2
Il capoverso 2 concretizza l’articolo 19 capoverso 5 LVTE sulla base delle eccezioni di cui all’articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento REMIT.
La prima eccezione concerne le operazioni indispensabili per l’adempimento di un obbligo esigibile concernente l’acquisto o la vendita di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso assunto dall’operatore del mercato svizzero prima che venisse a conoscenza dell’informazione (lett. a). Questa deroga permette di garantire che il divieto di sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate non impedisca il rispetto di impegni assunti legittimamente, evitando nel contempo che gli operatori di mercato interessati si trovino in una situazione di conflitto insolubile tra il rispetto degli obblighi contrattuali e il rispetto della LVTE.
Secondo la prassi dell’UE, l’ACER ritiene che gli obblighi contrattuali debbano sussistere prima che l’operatore di mercato venga a conoscenza dell’informazione privilegiata e che tali obblighi debbano
27RS 734.7