Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

riferirsi effettivamente a tale informazione. L’ACER ritiene inoltre che affinché un operatore di mercato sia considerato non in grado di adempiere i propri obblighi contrattuali, deve trovarsi in una situazione che comporterebbe una violazione effettiva del contratto e non disporre di altre risorse proprie per adempiere l’obbligo. Infine, poiché la deroga si applica anche agli ordini di negoziazione impartiti prima che la persona interessata sia in possesso di un’informazione privilegiata, l’ACER ritiene che per rispettare il divieto l’operatore di mercato sia tenuto ad astenersi da qualsiasi modifica o ritiro selettivo dell’ordine impartito in relazione a tale informazione privilegiata («hands-off approach»).

L’applicazione di questa deroga non può coincidere con l’applicazione dell’articolo 8 capoverso 1 lettera c LVTE. Infatti, in alcune circostanze, i gestori di reti di trasporto devono essere autorizzati a prendere decisioni sulla negoziazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, nonostante il differimento della pubblicazione di un’informazione privilegiata.

La seconda deroga riguarda le operazioni che permettono di coprire perdite fisiche immediate conseguenti a indisponibilità impreviste (lett. b).

Come il Regolamento REMIT, questa deroga riguarda solo i produttori di energia elettrica e gas e i gestori di impianti di stoccaggio di energia elettrica o gas. Essendo la deroga limitata a tali operatori di mercato, qualsiasi indisponibilità non pianificata può riguardare solo gli impianti di produzione o stoccaggio. Inoltre, tale eccezione può essere applicata solo per avarie impreviste, vale a dire guasti che il proprietario primario delle informazioni non può conoscere ex ante, e ogni eventuale perdita fisica deve essere provocata immediatamente e unicamente da tale avaria imprevista. Pertanto, i suddetti operatori di mercato devono potersi avvalere della deroga in esame solo per concludere transazioni volte a coprire la perdita fisica immediata. Qualsiasi altra transazione che trascenda dalla copertura della perdita fisica immediata (p. es. «within the day») non rientra nel contesto di questa esenzione.

Inoltre, secondo le norme dell’UE l’esenzione si può applicare solo nella misura in cui se non si fosse agito in tal modo l’operatore di mercato non sarebbe stato in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali (n. 1) oppure qualora la transazione sia stata intrapresa d’intesa con il gestore di reti di trasporto interessato per garantire l’esercizio sicuro e affidabile della rete (n. 2).

Cpv. 3

Il capoverso 3 si ispira fortemente a una norma analoga contenuta nel diritto dei mercati finanziari (art. 128 dell’ordinanza del 25 novembre 201529 sull’infrastruttura finanziaria [OInFi]). Si può dunque rinviare ai relativi commenti.

Art. 25 Manipolazione del mercato

Cpv. 1

Il capoverso 1 si ispira fortemente a una norma analoga contenuta nel diritto dei mercati finanziari (art. 127 cpv. 1 lett. b OInFi).

Questa eccezione è giustificata dal fatto che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, per adempiere i loro compiti pubblici, devono poter utilizzare informazioni privilegiate ed effettuare operazioni in titoli che potrebbero ingannare il mercato. Ciò esclude di fatto qualsiasi operazione effettuata a scopo di investimento. Tuttavia, diversamente da quanto dispone l’OInFi, l’eccezione si limita ai soli provvedimenti disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all’approvvigionamento di energia elettrica o di gas (lett. a) o alle misure volte a garantire l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale in situazioni di grave penuria ai sensi della legge del 17 giugno 201630 sull’approvvigionamento del Paese (LAP; lett. b), così come previsto dagli articoli 5 segg. e 31 segg. LAP. È intenzionale che tali misure coincidano con quelle che possono giustificare lo sfruttamento e la divulgazione di informazioni privilegiate (art. 19 cpv. 4 LVTE), per cui si rimanda ai relativi commenti.

29 RS 958.11

30 RS 531