Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Cpv. 2
Il capoverso 2 introduce alcune sfumature interpretative, riportando alcune prassi di mercato che, pur potendo rientrare formalmente nell’articolo 20 LVTE, si possono tuttavia considerare legittime se rispondono a criteri ben precisi. La decisione spetta alla ElCom, che effettua un esame ex post e caso per caso della prassi in questione. La valutazione avviene perciò a posteriori, alla luce dei fatti concreti e degli effetti prodotti sul mercato. Questo approccio pragmatico mira ad armonizzare l’attuazione della LVTE con la prassi europea. Occorre tuttavia rilevare che ad oggi nessuno Stato membro ha ancora convalidato ufficialmente nessuna prassi di mercato ammessa dal Regolamento REMIT.
I vari requisiti elencati sono quelli di cui l’ACER tiene attualmente conto e che si basano sul Regolamento (UE) n. 596/201431.
Capitolo 9 Emolumenti e tassa annua di vigilanza
Sezione 1 Emolumenti
Poiché la base giuridica contenuta nell’articolo 23 LVTE è redatta in modo analogo all’articolo 15 della legge del 22 giugno 200732 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la presente sezione si ispira fortemente alle disposizioni contenute nel diritto dei mercati finanziari, segnatamente nell’ordinanza del 15 ottobre 200833 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA).
L’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm)34 si applica in virtù del campo di applicazione specificato nel suo articolo 1 capoverso 1 a tutta l’Amministrazione federale così come nell’articolo 2 capoversi 1-3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA)35, e quindi anche alla ElCom in quanto unità organizzativa decentralizzata.
I costi delle procedure attribuibili a una persona in particolare (equivalenza individuale) sono coperti da emolumenti. Può trattarsi in particolare di procedure decisionali, di vigilanza che non portano a una decisione formale o che si concludono solo con una classificazione, o di prestazioni varie. Le procedure di vigilanza possono comportare notevoli oneri investigativi, da finanziare tramite emolumenti anche se non si traducono in una decisione o si concludono solo con una classificazione. Le spese vengono ripartite applicando il principio di causalità o il principio della parte soccombente. In altre parole, la persona che ha causato l’indagine o le cui ragioni probabilmente non sarebbero state riconosciute fondate in un procedimento sostiene le spese di quest’ultimo. La struttura degli emolumenti sarà di competenza della giurisprudenza dei tribunali federali. Il calcolo degli emolumenti dell’Amministrazione federale obbedisce ai principi dell’equivalenza e della copertura dei costi. Secondo il principio della copertura dei costi, i proventi totali degli emolumenti non devono superare, o devono superare solo in misura minima, i costi complessivi sostenuti dalla collettività per il settore amministrativo interessato (decisione del Tribunale federale 126 I 180 consid. 3). Secondo il principio di equivalenza, non deve esserci una palese sproporzione tra l’importo dell’emolumento e il valore oggettivo della prestazione statale. Il beneficio per i singoli soggetti o i costi dell’utilizzazione concreta della prestazione del settore amministrativo interessato possono essere determinanti per il calcolo del valore (DTF 126 I 180 consid. 3).
Anche le autorità federali, cantonali e comunali pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla ElCom, a meno che non si tratti di prestazioni riguardanti assistenza amministrativa e giudiziaria.
31Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato
(regolamento sugli abusi di mercato)
32RS 956.1