Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Art. 26 Aliquote degli emolumenti
Questa disposizione ricalca gli articoli 8 e 9 Oem-FINMA.
Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote quadro fissate nell’allegato 1, a garanzia di trasparenza e prevedibilità dei costi (cpv. 1). Nella pratica, la ElCom fisserà l’emolumento preciso in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell’importanza dell’affare per la persona interessata (cpv. 2). Se l’allegato non prevede un emolumento specifico per una decisione, una procedura di vigilanza o una prestazione, l’importo dovrà essere calcolato in funzione del tempo effettivamente impiegato e dell’importanza dell’affare (cpv. 3). Questa regola di sussidiarietà garantisce che ogni prestazione fornita dalla ElCom sia coperta dall’obbligo di pagare emolumenti. La tariffa oraria varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione rivestita dalle persone coinvolte e della complessità dell’affare (cpv. 4). Tale variabilità deriva dal fatto che i casi semplici generano costi inferiori, mentre i fascicoli complessi che richiedono competenze specialistiche giustificano una tariffa maggiore.
Per i casi che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, la ElCom può prescindere dalle aliquote previste nell’allegato e fissare l’emolumento in funzione del tempo effettivamente impiegato (cpv. 5). Questa flessibilità permette di garantire che i costi eccezionali non siano sostenuti da tutti gli assoggettati ma dalla persona che ha occasionato la procedura. Infine, la ElCom può maggiorare l’emolumento fino al 50 per cento per decisioni e prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza (cpv. 6). Questa possibilità permette di coprire i costi supplementari legati al coinvolgimento eccezionale delle risorse dell’autorità.
Sezione 2 Tassa annua di vigilanza
Poiché la base giuridica contenuta nell’articolo 23 LVTE è redatta in modo analogo all’articolo 15 LFINMA, la presente sezione si ispira fortemente alle disposizioni contenute nel diritto dei mercati finanziari, segnatamente nell’Oem-FINMA.
Art. 27 Principio, portata e base di calcolo
Questa disposizione ricalca l’articolo 11 Oem-FINMA.
La tassa di vigilanza riguarda solo gli operatori del mercato svizzero in quanto principali destinatari della legge (art. 23 cpv. 2 LVTE). I costi prodotti dalla legge sono in gran parte legati all’attività di vigilanza della ElCom sui prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e sugli operatori del mercato svizzero (personale, infrastrutture informatiche ecc.).
Gli obblighi imposti agli operatori del mercato europeo mirano unicamente a consentire alla ElCom di godere di una visione precisa delle loro attività di negoziazione sui prodotti energetici europei all’ingrosso. Tali operatori devono trasmettere alla ElCom le stesse informazioni che già trasmettono alle autorità europee conformemente al Regolamento REMIT. Pertanto, gli unici costi da essi sostenuti riguardano il trattamento e la conservazione annuale dei dati ricevuti conformemente all’articolo 12 capoverso 3 LVTE. Inoltre, la legge non reprime i comportamenti illeciti sul mercato relativi ai prodotti energetici europei all’ingrosso. Tali comportamenti rientrano esclusivamente nel campo d’applicazione del Regolamento REMIT e, pertanto, nella competenza dell’ACER o delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri dell’UE.
La base di calcolo per l’anno di assoggettamento corrente è costituita dai costi complessivi sostenuti dalla ElCom nell’anno precedente per la vigilanza sul settore interessato, previa deduzione degli emolumenti. Pertanto, i costi effettivamente sostenuti durante l’anno di assoggettamento si ripercuotono e sono coperti da tutti gli assoggettati nell’anno di assoggettamento.
Art. 28 Tassa di base fissa e tassa complementare variabile
Questa disposizione ricalca l’articolo 12 Oem-FINMA.