Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
L’attività di vigilanza della ElCom comprende prestazioni di base che devono essere effettuate ogni anno allo stesso modo per tutti gli assoggettati. Queste prestazioni sono finanziate attraverso la tassa di base fissa, che copre così le spese fondamentali e assicura che ogni operatore del mercato svizzero contribuisca a questi costi in maniera equa. La tassa complementare variabile permette di distribuire i costi di vigilanza restanti, non coperti dai proventi della tassa di base, in funzione dell’effettiva attività di negoziazione di tali operatori, garantendo così un contributo proporzionato alle risorse impiegate dalla ElCom.
Art. 29 Inizio e fine dell’assoggettamento
Questa disposizione ricalca l’articolo 13 Oem-FINMA.
L’assoggettamento alla tassa annua di vigilanza inizia il giorno in cui la ElCom iscrive l’operatore del mercato svizzero nel registro degli operatori di mercato e termina con la cancellazione della sua registrazione. Chi è assoggettato alla vigilanza è tenuto a pagare la tassa per tutto il tempo che è soggetto alla vigilanza della ElCom. Il computo in funzione del tempo (art. 31 cpv. 2) tiene conto di questo aspetto e risulta quindi conforme al principio di causalità.
Art. 30 Riscossione della tassa e fatturazione
Questa disposizione ricalca gli articoli 13 e 14 Oem-FINMA.
Come stabilito nell’articolo 27, la tassa di vigilanza è calcolata e riscossa sulla base dei costi complessivi sostenuti dalla ElCom nell’anno precedente. Dopo la chiusura del suo conto annuale, la ElCom allestisce un conteggio definitivo per ogni assoggettato in base agli oneri effettivamente sostenuti durante l’anno di assoggettamento. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la ElCom deve inviare a ciascun operatore del mercato svizzero interessato una fattura riguardante la tassa annua di vigilanza, nella quale devono figurare i dettagli del calcolo della tassa complementare variabile (cpv. 3). I dati dell’anno che precede l’anno di assoggettamento servono quindi da base per il calcolo delle tasse complementari di un assoggettato in funzione della sua attività di negoziazione. Dato che alcuni operatori del mercato svizzero non risiedono in Svizzera, la ElCom può scegliere di inviare la fattura direttamente al rappresentante designato secondo l’articolo 6 LVTE.
Il primo anno di applicazione della legge presenta una particolare difficoltà in quanto non esistono ancora dati di riferimento relativi agli oneri effettivi della ElCom e all’attività di negoziazione degli operatori del mercato svizzero in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. In considerazione di ciò, per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente ordinanza e il 31 dicembre 2027 la tassa complementare variabile viene riscossa su base semestrale (cpv. 2). Questo meccanismo permette alla ElCom di raccogliere rapidamente i proventi per finanziare le attività di vigilanza, anziché attendere il 31 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della legge per riscuotere la tassa completa – sarebbe infatti troppo tardi per coprire le spese correnti. Questa struttura transitoria garantisce quindi alla ElCom la disponibilità di mezzi finanziari per esercitare le sue funzioni di vigilanza sin dall’entrata in vigore della legge.
Esigibilità, differimento e prescrizione sono retti dalle disposizioni per la riscossione degli emolumenti.
Art. 31 Calcolo della tassa di base fissa
Questa disposizione ricalca in particolare l’articolo 16 Oem-FINMA.
La tassa di base annua ammonta a 250 franchi per ogni operatore del mercato svizzero che per l’intero anno precedente è stato registrato presso la ElCom conformemente all’articolo 4 LVTE. Tale importo si basa sul minimo che deve versare all’ACER ogni operatore di mercato che è attivo all’interno dell’UE ed è sottoposto al Regolamento REMIT, non appena conclude una singola transazione, emette un singolo ordine di negoziazione o le comunica un singolo dato fondamentale.
La tassa di base annua è quindi volutamente fissata a un livello modesto. Il suo scopo è quello di garantire soprattutto che ogni operatore del mercato svizzero contribuisca in modo minimo e uniforme ai costi fissi della ElCom. Questo importo contenuto riflette la volontà di non creare un onere finanziario