Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

sproporzionato per i piccoli operatori di mercato, che generano solo un volume limitato di transazioni e ordini di negoziazione. Per contro, i rimanenti costi sono coperti dalla tassa complementare variabile (art. 32), la quale ripartisce gli oneri residui in modo proporzionato all’attività effettiva degli operatori di mercato.

La combinazione di una tassa di base di importo contenuto e di una tassa variabile calcolata a dipendenza del volume di attività di negoziazione consente allora di garantire equità sia sul piano orizzontale, assicurando che tutti contribuiscano almeno a una quota minima dei costi, sia sul piano verticale, facendo sostenere la quota principale dei costi agli operatori che causano il maggior dispendio di risorse di vigilanza. Questo meccanismo garantisce un finanziamento equilibrato e proporzionato del sistema, evitando che piccoli operatori di mercato siano penalizzati da un onere eccessivo e garantendo nel contempo che i grandi operatori si facciano carico di una quota di costi corrispondente alla loro attività.

Se l’assoggettamento non inizia o non termina in coincidenza con l’anno contabile, la tassa di base annua è dovuta pro rata temporis (cpv. 2).

Art. 32 Calcolo della tassa complementare variabile e fatturazione

Questa disposizione ricalca in particolare l’articolo 17 Oem-FINMA.

La tassa complementare variabile mira a ripartire, tra gli operatori del mercato svizzero, i costi di vigilanza relativi ai prodotti energetici svizzeri all’ingrosso che non sono coperti dagli emolumenti o dalla tassa di base. Essa costituisce quindi l’elemento principale del finanziamento della vigilanza esercitata dalla ElCom.

Il metodo di calcolo consta di una formula trasparente e obiettiva che tiene conto di questi fattori:

• costi complessivi sostenuti dalla ElCom per il settore di vigilanza interessato (C);

• proventi degli emolumenti (E) e della tassa di base (T) per il settore di vigilanza interessato;

• volume di attività sui mercati dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (N e U).

La chiave di ripartizione si applica in proporzione all’attività di ciascun operatore del mercato svizzero (U) rispetto al volume complessivo (N). In altre parole, più un operatore è attivo sul mercato dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e maggiore è il dispendio di risorse di vigilanza che causa, maggiore è il suo contributo.

Questo meccanismo è in sintonia con il principio di causalità perché gli operatori che generano la maggior quantità di oneri di vigilanza si fanno carico della quota corrispondente dei costi. Consente inoltre di contenere il livello della tassa di base, concentrando la maggior parte del finanziamento sulla componente variabile.

Inoltre, questo approccio garantisce la proporzionalità e l’equità del sistema: infatti, i piccoli operatori non sono penalizzati da una tassa uniforme troppo gravosa, mentre quelli grandi si fanno carico di un onere proporzionato al loro peso economico e al loro impatto sui prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

Capitolo 10 Trattamento dei dati e sistema d’informazione

Art. 33

Poiché la base legale sancita dall’articolo 24 LVTE è redatta in modo analogo all’articolo 101 della legge federale del 29 settembre 201736 sui giochi in denaro (LGD), la presente sezione si ispira fortemente

36 RS 935.51