Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
alle disposizioni contenute nell’articolo 97 dell’ordinanza del 7 novembre 201837 sui giochi in denaro (OGD).
Questa disposizione specifica tutte le categorie di dati che la ElCom è chiamata a trattare nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza e trasparenza. Definisce inoltre i principi applicabili al sistema d’informazione gestito dalla ElCom.
Cpv. 1
Questo capoverso precisa per ciascuna categoria di persone le categorie di dati personali che possono essere trattati e che il sistema d’informazione della ElCom è autorizzato a contenere. Differenzia gli obblighi specifici degli operatori svizzeri ed europei, le informazioni provenienti dagli intermediari e dai gestori delle infrastrutture e quelle derivanti dalle diverse procedure di vigilanza condotte dalla ElCom o dall’assistenza amministrativa.
Alcune di queste informazioni devono essere rese pubbliche tramite registri (p. es. la registrazione degli operatori di mercato [art. 5 LVTE], delle piattaforme per le informazioni privilegiate [art. 10 LVTE] o dei meccanismi di segnalazione [art. 14 LVTE]) al fine di garantire la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso. Per contro, tutti gli altri dati sono conservati unicamente nel sistema d’informazione della ElCom, al quale essa sola ha accesso.
Cpv. 2 e 3
Garantire alla ElCom l’esclusività dell’accesso al sistema d’informazione riflette la volontà di garantire forte riservatezza nel trattamento dei dati raccolti. A differenza dei registri pubblici previsti dalla legge per le informazioni destinate a garantire la trasparenza del mercato, il sistema d’informazione non rappresenta una banca dati pubblica, ma uno strumento interno di vigilanza.
La ElCom è pertanto tenuta a garantire la sicurezza tecnica e organizzativa del sistema d’informazione, in misura tale da proteggere i dati da qualsiasi accesso non autorizzato. Questo requisito va oltre le semplici precauzioni tecniche, comprende l’attuazione di chiare procedure interne, la limitazione dell’accesso al personale autorizzato, l’uso di standard di sicurezza informatica riconosciuti e l’esecuzione di test periodici.
La sicurezza organizzativa presuppone altresì la registrazione degli accessi. Ogni consultazione o elaborazione di dati nel sistema d’informazione deve essere attribuita in modo univoco a una persona fisica o a un processo di sistema identificato, al fine di garantire la tracciabilità, ad esempio in un contesto di audit di sicurezza o indagini.
Cpv. 4–6
Infine, il periodo di conservazione è strettamente limitato a non oltre dieci anni dalla fornitura dei dati. Qualora sia avviato un procedimento prima della scadenza dei dieci anni, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione. Trascorso tale termine, la ElCom provvede alla distruzione dei dati secondo modalità che ne rendano impossibile il ripristino con mezzi ragionevoli, a garanzia di una riservatezza duratura ai sensi della protezione dei dati.
Il periodo di dieci anni al massimo è giustificato dal fatto che i procedimenti che portano a sanzioni amministrative o penali richiedono istruzioni lunghe, spesso pluriennali, basate in gran parte su analisi di mercato dettagliate. Detto periodo tiene inoltre conto del termine di prescrizione dell’azione penale prevista dall’articolo 97 del Codice penale svizzero (CP)38 per i reati di cui agli articoli 44 e 45 LVTE.
La ElCom non avvia immediatamente un procedimento formale quando constata un comportamento sospetto sul mercato. Occorre infatti che questo comportamento venga prima portato alla sua conoscenza, e poi deve effettuare un esame preliminare sommario per determinare se si possa ravvisare una violazione della legge. Per determinare il carattere illecito di un comportamento sul mercato, è indispensabile confrontarlo con altri comportamenti sul mercato. Data la durata delle
37 RS 935.511
38 RS 311