Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 12 pagine

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anche l’importo del rimborso per assicurato risultante dalla decisione comunicata ai Cantoni (art. 32 cpv. 2 OVAMal) e l’importo totale a cui hanno diritto.

In virtù del rimando di cui all’articolo 54a capoverso 6 OPC-AVS/AI, il processo sopra descritto trova applicazione anche nel settore delle prestazioni complementari. Poiché l’importo per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 10 capoverso 3 lettera d della legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC)13 è versato direttamente agli assicuratori (art. 21a cpv. 1 LPC), questi ultimi sono a conoscenza della cerchia degli assicurati il cui premio è interamente coperto dalle prestazioni complementari.

Capoverso 3

Il conto annuale di cui alla presente disposizione ha lo scopo di informare il Cantone sui beneficiari della riduzione dei premi e sull’importo totale che l’assicuratore ha versato loro, a titolo di riduzione, durante l’anno. I Cantoni hanno il diritto di tenere conto della compensazione dei premi incassati in eccesso nel quadro della riduzione dei premi. È quindi opportuno indicare l’importo del rimborso di cui all’articolo 31a OVAMal nel conto annuale. Quest’ultimo deve inoltre comprendere il periodo interessato. A questo proposito, è importante sottolineare che la compensazione dei premi viene effettuata nell’anno successivo a quello in cui i premi sono stati incassati in eccesso. L’anno in questione deve essere indicato chiaramente nel conto.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’avamprogetto non ha ripercussioni per la Confederazione né in termini finanziari né in termini di personale.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

La compensazione dei premi incassati in eccesso concessa ai Cantoni non ha alcuna ripercussione sull’importo che questi devono destinare alla riduzione dei premi, nel cui quadro hanno anche la possibilità di stanziare le restituzioni percepite. Il presente avamprogetto non si ripercuote nemmeno sulle prestazioni complementari: i beneficiari di tali prestazioni hanno infatti diritto all’intero importo del premio medio previsto dall’articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC o del premio effettivo, laddove questo sia inferiore al premio medio, e la compensazione dei premi incassati in eccesso non rientra nel calcolo né del premio medio né del premio effettivo secondo l’articolo 16d OPC-AVS/AI.

13 RS 831.30