Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 12 pagine

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5.2 Ordinanza sull’assicurazione malattie

Art. 106c cpv. 1, 1bis e 3 OAMal

Capoverso 1

Conformemente al numero marginale 107 delle Direttive di tecnica legislativa (DTL) della Confederazione11, all’articolo 106c capoverso 1 OAMal è introdotta tra parentesi l’abbreviazione «OVAMal», essendo questa citata più volte.

Capoverso 1bis

Con la modifica dell’articolo 18 LVAMal adottata dal Parlamento il 21 marzo 2025, nel caso in cui il premio sia interamente coperto dalle riduzioni dei premi o dalle prestazioni complementari, i Cantoni ricevono la compensazione dei premi incassati in eccesso al posto degli assicurati. Gli assicuratori e i Cantoni dispongono già dei dati necessari per attuare tale disciplinamento.

Nel settore della riduzione dei premi secondo la LAMal, i Cantoni conoscono il premio effettivo, che corrisponde al premio approvato dall’UFSP per l’assicuratore, il Cantone, la regione di premi, il gruppo di età, la franchigia, la forma di assicurazione e la copertura infortuni (art. 16d dell’ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [OPC-AVS/AI]12). Tale premio viene notificato loro nell’ambito dello scambio di dati (art. 54a cpv. 5bisOPC-AVS/AI; art. 9 cpv. 1 lett. e dell’ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nonché relativi alla riduzione dei premi). Sulla base di questi dati, i Cantoni possono determinare la cerchia degli assicurati per i quali hanno diritto alla compensazione dei premi incassati in eccesso. Inoltre, i Cantoni sono a conoscenza dell’importo della compensazione dei premi e di quello del rimborso per ogni assicurato, dal momento che viene comunicata loro la decisione corrispondente dell’UFSP (art. 32 cpv. 2 OVAMal). Partendo da queste informazioni, sono in grado di calcolare l’importo totale dei rimborsi a cui hanno diritto.

Anche gli assicuratori-malattie sono a conoscenza della cerchia degli assicurati il cui premio è interamente preso a carico dalle finanze pubbliche, poiché la riduzione dei premi viene versata direttamente a loro (art. 65 cpv. 1 LAMal). In questo modo possono calcolare l’importo totale dei rimborsi che devono versare ai Cantoni.

Il meccanismo della compensazione dei premi incassati in eccesso deve rimanere semplice. Nel quadro dell’attuazione della riduzione dei premi, l’avamprogetto prevede l’obbligo per l’assicuratore di comunicare ai Cantoni interessati gli assicurati il cui premio è interamente coperto dalle riduzioni dei premi. I Cantoni possono così verificare che ciò corrisponda ai dati in loro possesso. L’assicuratore comunica loro

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12 RS 831.301