Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 12 pagine
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discriminazione, la presa in considerazione dei periodi di assicurazione e la fornitura transfrontaliera di prestazioni.
Il presente avamprogetto riguarda, da un lato, la compensazione dei premi incassati in eccesso e, dall’altro, l’informazione mirata degli assicurati. Tali aspetti non sono disciplinati dal diritto europeo.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
Il presente avamprogetto contiene le disposizioni di esecuzione delle modifiche di legge adottate il 21 marzo 2025 (v. cap. 1.1). Prevede altresì un adeguamento del termine entro il quale possono essere presentate le domande di modifica del raggio d’attività territoriale, le nuove disposizioni sulle forme particolari dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e sull’assicurazione d’indennità giornaliera, nonché le condizioni generali di assicurazione. Infine, agli articoli 51 e 54 AP-OVAMal, il rimando alle norme Swiss GAAP FER è armonizzato con quello di cui all’articolo 50 OVAMal.
4.2 Attuazione
La trasmissione delle informazioni ai sensi dell’articolo 106c capoverso 1bisAP-OAMal potrà avvenire tramite il canale per lo scambio dei dati istituito dagli assicuratori e dai Cantoni. Parallelamente al presente avamprogetto, gli assicuratori e i Cantoni valuteranno se è necessario adeguare il concetto di scambio di dati di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nonché relativi alla riduzione dei premi10.
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie
Art. 3a OVAMal
Nel rispetto della sistematica dell’ordinanza, la definizione della delega di compiti essenziali è estratta dall’articolo 7 capoverso 2 riguardante i termini per le modifiche del piano d’esercizio ed è oggetto di una disposizione separata.
dell’allegato II ALC (una versione consolidata, non vincolante, di questo regolamento è pubblicata nella RS°0.831.109.268.11) nonché nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.