Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 12 pagine

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Art. 50 cpv. 1, 51 cpv. 2 e 54 cpv. 1 lett. a OVAMal (note a piè di pagina)

Gli articoli 50 capoverso 1, 51 capoverso 2 e 54 capoverso 1 lettera a OVAMal rimandano alle norme Swiss GAAP FER. Tuttavia, nelle versioni tedesca e francese, tali rimandi non sono uniformi. Secondo il rimando di cui all’articolo 50 OVAMal, le norme Swiss GAAP FER possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l’editore, mentre il rimando di cui agli articoli 51 e 54 OVAMal menziona unicamente la possibilità di ottenerle a pagamento. Occorreva armonizzare tali rimandi e inserire l’indirizzo postale attuale della casa editrice. Il rimando di cui agli articoli 51 e 54 AP-OVAMal riprende ora la formulazione del rimando di cui all’articolo 50 OVAMal e menziona anche la possibilità di consultare gratuitamente le norme Swiss GAAP FER presso l’editore.

Art. 61 cpv. 1 OVAMal

Nel contesto dell’assicurazione malattie vige il principio della restituzione, con l’assicuratore-malattie che assume i costi fatturati nel singolo caso (art. 25 cpv. 1 LAMal). L’assicuratore-malattie verifica la fattura ed è tenuto a rimunerare i costi se il trattamento è stato efficace, appropriato ed economico (art. 56 LAMal). In linea di principio, non spetta agli assicuratori-malattie occuparsi della gestione o del coordinamento dei trattamenti degli assicurati. In conformità con questo principio, l’articolo 61 capoverso 1 OVAMal dispone che tutti gli assicurati siano trattati allo stesso modo, senza distinzione di stato di salute o di un indicatore di esso. Pertanto, secondo il diritto vigente, non è consentito, tra l’altro, fornire informazioni personalizzate agli assicurati.

Con l’adozione dell’articolo 56a capoverso 1 LAMal da parte del Parlamento il 21 marzo 2025, gli assicuratori-malattie possono informare gli assicurati in modo mirato in merito a prestazioni più economiche, a forme particolari di copertura assicurativa idonee e a misure di prevenzione. In tale contesto, i diritti della personalità degli assicurati vanno salvaguardati al meglio. Gli assicurati possono opporsi in qualsiasi momento all’informazione mirata da parte degli assicuratori (art. 56a cpv. 2 LAMal), i quali sono inoltre tenuti a comunicare agli assicurati lo scopo delle informazioni fornite e a metterli al corrente del fatto che la loro ricezione è facoltativa.

Secondo l’articolo 61 capoverso 1 OVAMal, l’assicuratore deve trattare tutti gli assicurati allo stesso modo, senza distinzione di stato di salute o di un indicatore di esso, in particolare per quanto riguarda l’ammissione nell’assicurazione, la scelta della forma di assicurazione, le comunicazioni agli assicurati nonché il termine per il rimborso delle prestazioni. In seguito alla modifica della LAMal sopra descritta, occorre ora stralciare da questa enumerazione «le comunicazioni agli assicurati», dal momento che gli assicuratori-malattie possono informare gli assicurati in modo mirato in merito a prestazioni più economiche, a forme particolari di copertura assicurativa idonee e a misure di prevenzione.