Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 12 pagine
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Convenzione AELS rivista, la Svizzera emana in questo contesto disposizioni in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale equivalenti alle disposizioni dell’UE, in particolare a quelle di cui nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
n. 987/2009.
Tali disposizioni non mirano ad armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati possono in ampia misura determinare liberamente la struttura, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione del proprio sistema di sicurezza sociale. Devono tuttavia osservare i principi di coordinamento, come la parità di trattamento tra i cittadini nazionali e i cittadini delle altre parti contraenti, la determinazione della legislazione applicabile, la totalizzazione dei periodi di assicurazione e il mantenimento dei diritti acquisiti. Tali principi non sono tuttavia interessati dal presente avamprogetto.
L’avamprogetto è inoltre compatibile con gli altri impegni internazionali della Svizzera.
7.2 Delega di competenze legislative
Conformemente agli articoli 17 capoverso 4 LVAMal e 96 LAMal, il Consiglio federale è competente per l’emanazione della presente ordinanza.
7.3 Protezione dei dati
Il disciplinamento dell’utilizzo dei dati degli assicurati da parte degli assicuratori è stato introdotto dal Consiglio nazionale nel secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi (art. 56a nLAMal). La modifica dell’articolo 61 capoverso 1 OVAMal mira a concretizzare questa decisione.
I diritti della personalità degli assicurati vanno salvaguardati al meglio. Gli assicurati possono opporsi in qualsiasi momento all’informazione mirata da parte degli assicuratori-malattie, i quali sono inoltre tenuti a comunicare agli assicurati lo scopo delle informazioni fornite e a metterli al corrente del fatto che la loro ricezione è facoltativa.
8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2026.