Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 12 pagine

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Capoverso 2

Il capoverso 2 riguarda ora soltanto il termine per le modifiche dei contratti o di altri accordi per delegare compiti essenziali. Tale termine rimane invariato. La delega di compiti essenziali è ora definita all’articolo 3a.

Compensazione dei premi incassati in eccesso

Nel quadro del presente avamprogetto è rivista la sistematica delle norme in materia di compensazione dei premi incassati in eccesso.

Art. 31a OVAMal

Il principio secondo il quale la compensazione dei premi deve essere approvata dall’autorità di vigilanza e la definizione della ripartizione dell’importo tra gli assicurati si applicano in tutti i casi di compensazione di premi incassati in eccesso, indipendentemente dal fatto che la restituzione sia a favore dell’assicurato o del Cantone. Tali principi sono estratti dalla disposizione relativa alle modalità della restituzione (art. 33) e sono ora oggetto di una disposizione separata.

Art. 32 cpv. 2 OVAMal

La disposizione precisa il contenuto della decisione che l’autorità di vigilanza comunica ai Cantoni. Questa decisione è relativa alla domanda di approvazione dell’assicuratore, l’importo della compensazione dei premi e l’importo del rimborso per assicurato.

Art. 33 OVAMal

Titolo

Ora la disposizione si applica soltanto alla restituzione a favore degli assicurati. Questa precisazione è inserita nel titolo.

Capoverso 1

Il presente capoverso riprende, in quanto a contenuto, l’articolo 33 capoverso 2, adeguando la terminologia dell’ordinanza a quella della legge: il termine «restituzione» figura ora sia all’articolo 18 capoverso 1 LVAMal sia nella presente disposizione.

Capoverso 2

La presente disposizione riprende l’articolo 33 capoverso 3 OVAMal e adegua il rimando.

Capoverso 3

La presente disposizione riprende l’articolo 33 capoverso 4 OVAMal.