Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

descritte le modalità di compensazione dei premi incassati in eccesso nel caso in cui l’importo del rimborso sia destinato ai Cantoni.

L’avamprogetto prevede altresì un adeguamento del termine entro il quale possono essere presentate le domande di modifica del raggio d’attività territoriale, le nuove disposizioni sulle forme particolari dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie e sull’assicurazione d’indennità giornaliera, nonché le condizioni generali di assicurazione. Infine, agli articoli 51 e 54 AP-OVAMal, il rimando alle disposizioni della Fondazione per le raccomandazioni concernenti la presentazione dei conti (norme Swiss GAAP FER) è armonizzato con quello di cui all’articolo 50 OVAMal.

2 Alternative esaminate e opzione scelta

Gli assicuratori sono le uniche imprese interessate dal nuovo disciplinamento. Per questa ragione, non è possibile elaborare alcuna norma semplificata a loro favore (art. 4 cpv. 1 lett. a della legge sullo sgravio delle imprese6). Per la compensazione dei premi incassati in eccesso, il presente avamprogetto prevede un meccanismo quanto più semplice possibile per limitare in particolare il lavoro degli assicuratori-malattie, per i quali è introdotto un unico nuovo obbligo: se procedono a una compensazione dei premi incassati in eccesso, devono trasmettere ai Cantoni interessati determinate informazioni (art. 106c cpv. 1bisdell’avamprogetto dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal]7). Va ricordato che la compensazione dei premi incassati in eccesso è uno strumento facoltativo: sono gli assicuratori stessi a decidere se procedere a tale compensazione, valutando, tra l’altro, l’onere supplementare che ne consegue.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il diritto dell’Unione europea (UE) coordina i sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, delle assicurazioni sociali dell’UE, ma non ne prevede l’armonizzazione. Gli Stati membri possono in ampia misura determinare liberamente la struttura, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organizzazione del proprio sistema di sicurezza sociale. Devono tuttavia osservare i principi di coordinamento definiti nei regolamenti (CE) n. 883/20048 e n. 987/20099, come il divieto di

6 RS 930.31

7 RS 832.102

8 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) (RS 0.142.112.681) (una versione consolidata, non vincolante, di questo regolamento è pubblicata nella RS 0.831.109.268.1) nonché nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (RS 0.632.31).

9 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione che vincola la Svizzera in virtù