Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/96: Modifica dell’ordinanza sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (OVAMal): Compensazione dei premi incassati in eccesso, informazione mirata degli assicurati · 12 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo

Il meccanismo di restituzione ai Cantoni è semplice. L’onere amministrativo supplementare che potrebbe conseguirne per questi ultimi sarà compensato dall’importo dei rimborsi che riceveranno.

Neanche l’informazione mirata degli assicurati ha alcuna ripercussione per i Cantoni.

6.3 Ripercussioni sull’economia

La compensazione dei premi incassati in eccesso è uno strumento facoltativo e non è possibile prevedere in anticipo il numero di assicuratori che vi faranno ricorso, gli importi che saranno restituiti né, di conseguenza, le restituzioni di cui beneficeranno gli assicurati e i Cantoni.

L’informazione mirata degli assicurati è volta a conseguire risparmi nel settore dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in grado di ripercuotersi sul livello dei premi. Una quantificazione in tal senso non è tuttavia possibile: da un lato, infatti, non è ancora noto come reagiranno gli assicurati, ossia se opteranno per prestazioni più economiche, una forma particolare di copertura assicurativa più idonea alla loro situazione e misure di prevenzione; dall’altro, gli assicurati sono liberi di opporsi alla ricezione di tali informazioni.

6.4 Altre ripercussioni

Il presente avamprogetto prevede un unico nuovo obbligo per gli assicuratori: la trasmissione ai Cantoni delle informazioni previste dall’articolo 106c capoverso 1bisAP-OAMal. Tale trasmissione potrà avvenire tramite il canale per lo scambio dei dati già istituito dai Cantoni e dagli assicuratori. Parallelamente al presente avamprogetto, gli assicuratori e i Cantoni valuteranno se è necessario adeguare il concetto di scambio di dati di cui all’articolo 5 dell’ordinanza del DFI sullo scambio di dati relativi al mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nonché relativi alla riduzione dei premi. L’avamprogetto non ha altre ripercussioni per gli assicuratori-malattie.

7 Aspetti giuridici

7.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le presenti disposizioni di esecuzione delle modifiche di legge adottate dal Parlamento il 21 marzo 2025 sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera derivanti dall’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC) e dall’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 196015 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS). Sulla base dell’ALC e della

14 RS 0.142.112.681

15 RS 0.632.31