Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/98: Modifica della legge sulle poste (Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni) · 14 pagine

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Sul piano contabile i fornitori registrati devono separare dalle altre attività la distribu- zione regolare dei giornali e dei periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuti tramite la riduzione per la distribuzione (cpv. 2). Non possono utilizzare i ricavi derivanti dalla suddetta distribuzione regolare per accordare ribassi su altre attività (cpv. 3). Questi requisiti servono a identificare e impedire il finanziamento incrociato con altri servizi che è illecito. I fornitori registrati devono stabilire i prezzi per la distribu- zione regolare della stampa associativa e delle fondazioni indipendentemente dalla di- stanza e secondo principi uniformi. Questi requisiti si applicano non solo alla distribu- zione di copie aventi diritto al sostegno della stampa associativa e delle fondazioni ma anche alla distribuzione regolare in generale. Nel fissare i prezzi, non si deve differen- ziare tra giornali o periodici che soddisfano i requisiti del sostegno indiretto alla stampa o meno (cpv. 4).

I fornitori registrati per la distribuzione regolare devono fornire all’UFCOM tutte le infor- mazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti (cpv. 5). Ciò include in particolare la documentazione necessaria per vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all’arti- colo 19e capoverso 3 e i requisiti per determinare i prezzi. Eventualmente, l’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla base dell’articolo 34 capo- verso 2 LPO.

Art. 19f Procedura e vigilanza

Nell’OPO il Consiglio federale stabilisce la procedura per il calcolo e il versamento delle riduzioni per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni (cpv. 1). Si basa sui processi in vigore per la distribuzione regolare della Posta (art. 47 cpv. 5 e 6 OPO) e sui futuri processi per il recapito mattutino. La riduzione sul prezzo di distribu- zione per esemplare risulta dalla divisione del contributo di sostegno per il numero di esemplari aventi diritto. La gestione sarà ad opera di un organo amministrativo. Anche in questo caso occorre basarsi sulle esperienze maturate nell’ambito del sostegno in- diretto alla stampa nella distribuzione regolare. L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione (cpv. 2). La Posta dispone di sistemi informatici, che possono essere utilizzati come base per la gestione, e di competenze specialistiche soprattutto per con- validare i volumi di distribuzione dichiarati e verificare la loro plausibilità. Il DATEC sti- pula con la Posta un relativo accordo sulle prestazioni. La gestione della riduzione per la distribuzione è un’attività amministrativa ausiliaria. La responsabilità di garantire la riduzione per la distribuzione spetta in ogni momento all’UFCOM. Per l’implementa- zione dei processi e dei sistemi necessari presso l’organo amministrativo e i fornitori della distribuzione regolare occorre un periodo di transizione. L’UFCOM verifica perio- dicamente, d’ufficio o su richiesta, se i fornitori registrati rispettano i requisiti per la de- terminazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 19e capoverso 4 (cpv. 3).

Oltre ai compiti dell’organo amministrativo, nell’ordinanza sono specificati anche gli ob- blighi dei fornitori privati e delle case editrici aventi diritto al sostegno. Queste ultime devono garantire che i volumi dichiarati siano registrati in modo completo e senza so- vrapposizioni con gli esemplari che rientrano nella distribuzione regolare della Posta.