Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/98: Modifica della legge sulle poste (Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni) · 14 pagine
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1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale
Con il presente progetto, il Consiglio federale adempie il mandato del Parlamento di attuare la mozione 24.3818. Il Consiglio degli Stati, in quanto seconda Camera, ha adottato la mozione il 5 dicembre 2024, regione per cui non poteva essere inclusa né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023-2027, né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023-2027. Il progetto di legge non risulta neanche negli obiettivi del Consiglio federale.
1.6 Adempimento di interventi parlamentari
Con il presente progetto di consultazione, il Consiglio federale propone di attuare la richiesta della mozione 24.3818.
2 Punti essenziali del progetto
La modifica proposta della LPO soddisfa la richiesta della mozione 24.3818. Concreta- mente questo intervento chiede di riorganizzare il sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni.
– Oggi il sostegno indiretto alla stampa è limitato alla distribuzione regolare da parte della Posta (art. 36 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 lett. a OPO in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 4 LPO). Questa rientra a sua volta nel servizio postale univer- sale: la Posta è obbligata per legge a distribuire giornali e periodici in abbona- mento in sei giorni della settimana su tutto il territorio nazionale e a prezzi indi- pendenti dalla distanza (art. 14 cpv. 1 LPO in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 3 LPO in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 1 lett. c OPO). Ora ottiene un sostegno finanziario anche la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni da parte di fornitori privati.
– Il contributo federale rimane invariato a 20 milioni di franchi all’anno. La ridu- zione sul prezzo di distribuzione per copia è uniforme e viene fissata annual- mente dal Consiglio federale.
– Il sussidio viene versato attraverso la relativa organizzazione di distribuzione. Tali organizzazioni sono tenute a trasferire integralmente la riduzione sul prezzo di distribuzione agli editori aventi diritto. Per garantire ciò, devono registrarsi presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e rispettare i seguenti obblighi: separazione contabile della distribuzione regolare dalle altre attività commerciali; nessun finanziamento incrociato di altre attività commerciali con i ricavi della distribuzione regolare; prezzi indipendenti dalla distanza e fissati se- condo criteri uniformi; nessuna differenziazione dei prezzi (prima di detrarre la riduzione sul prezzo di distribuzione) tra clienti aventi diritto o meno; obbligo di fornire informazioni all’UFCOM.