Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/98: Modifica della legge sulle poste (Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni) · 14 pagine

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lett. a OPO). Secondo la nuova disposizione è necessario che le copie siano affidate alla Posta o a un fornitore registrato per la distribuzione regolare (cpv. 1).

Il Consiglio federale approva la riduzione sul prezzo di distribuzione per la stampa as- sociativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 6 LPO). Secondo la modifica della LPO adot- tata dal Parlamento il 21 marzo 2025, questa non può superare il prezzo di distribu- zione. La riduzione per copia è la stessa indipendentemente dal fatto che la distribu- zione sia effettuata dalla Posta Svizzera (art. 16 cpv. 4 lett. b LPO) o da un fornitore registrato per la distribuzione regolare (art. 19d). In caso di distribuzione da parte di un fornitore registrato, i giornali e i periodici beneficiano di una riduzione per copia sul prezzo di distribuzione, che ai sensi dell’articolo 19e capoverso 4 deve essere stabilito indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi (cpv. 2).

La Confederazione versa 20 milioni di franchi all’anno per garantire la riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 7 lett. b LPO). In futuro, il contributo della Confederazione sarà versato sia alla Posta che ai fornitori registrati per la distribuzione regolare, in proporzione al numero di copie distribuite. La posta e i fornitori registrati per la distribuzione regolare devono trasferire ai clienti l’in- tero importo della riduzione sul prezzo di distribuzione.

Ove possibile, si seguirà la prassi già applicata per il sostegno indiretto alla stampa. Tra le procedure consolidate rientrano la valutazione del diritto al sostegno e il calcolo, effettuato dall’UFCOM, delle riduzioni sul prezzo di distribuzione, come anche le ope- razioni di versamento da parte della Posta. Le nuove procedure sono la registrazione delle organizzazioni private per la distribuzione regolare, la fornitura del servizio e la relativa fatturazione da parte di queste imprese nonché la gestione del versamento del sussidio da parte dell’organo amministrativo (Posta). Per ampliare il sostegno indiretto alla stampa al recapito mattutino della stampa regionale e locale, come deciso dal Par- lamento, occorre instaurare processi per garantire che le riduzioni siano accordate ga- rantendo la neutralità del fornitore. Poiché, attualmente, solo l’impresa Quickmail Plan- zer AG potrebbe diventare un fornitore registrato per la distribuzione regolare, nell’at- tuazione del presente progetto questi processi dovrebbero rimanere il più possibile in- variati al fine di mantenere i costi a un livello ragionevole.

Art. 19e Obblighi dei fornitori

I fornitori di servizi postali che intendono distribuire giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuti tramite la riduzione per la distribuzione, devono registrarsi previamente presso l’UFCOM (cpv. 1). La registrazione serve fra l’altro a garantire che i fornitori rispettino standard minimi vincolanti per la gestione operativa (ad es. un’interfaccia conforme per la trasmissione dei dati). In quanto fornitori di servizi postali, i fornitori registrati per la distribuzione regolare sono soggetti all’obbligo di no- tifica ai sensi dell’articolo 4 LPO. Ciò include, in particolare, il rispetto delle condizioni di lavoro abituali del settore, l’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL) e l’esistenza di una sede, un domicilio o una filiale in Svizzera. La Posta è esente dall’obbligo di registrazione in quanto la distribuzione dei giornali e dei periodici avviene nell’ambito del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 13 LPO.