Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/98: Modifica della legge sulle poste (Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni) · 14 pagine
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postale. Con le modifiche proposte si continua fondamentalmente ad applicare il mo- dello di sostegno indiretto alla stampa già in uso.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto di legge è compatibile con gli impegni della Svizzera a livello di accordi in- ternazionali o relativi alla sua adesione a organizzazioni internazionali.
5.3 Forma dell’atto
Il progetto modifica la LPO. L’atto normativo sottostà al referendum facoltativo.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi-
scale
La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.
5.6 Conformità alla legge sui sussidi
Oggi per la distribuzione regolare di pubblicazioni della stampa associativa e delle fon- dazioni sono concesse riduzioni pari a 20 milioni di franchi. I criteri per avere diritto alla riduzione e la procedura per accordare i contributi, contenuti nell’OPO, rimangono in- variati. Nel caso specifico, l’UFCOM decide, come avviene attualmente, rilasciando una decisione sul diritto al sostegno e il Consiglio federale approva le riduzioni per esem- plare. L’efficacia del sostegno indiretto alla stampa è da tempo contestata per quanto riguarda il suo reale obiettivo di sostenere la formazione dell’opinione democratica. Il sostegno orientato ai prodotti stampati ha l’effetto di mantenere le strutture esistenti e provoca distorsioni della concorrenza poiché le imprese dei media e le organizzazioni senza scopo di lucro che si concentrano su offerte o canali di comunicazione digitali sono svantaggiate.
5.7 Delega di competenze legislative
L’articolo 16 capoverso 5 LPO prevede già oggi una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri per il sostegno indiretto alla stampa. Il Consiglio federale ha sancito tali criteri all’articolo 36 capoversi 1‑4 OPO. Ad eccezione dell’affidamento alla Posta per la distribuzione regolare, i criteri di sostegno rimangono invariati.