Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/98: Modifica della legge sulle poste (Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni) · 14 pagine
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3 Commento ai singoli articoli
Art. 16 Prezzi
L’adeguamento all’articolo 4 lettera b concerne soltanto il testo francese. Si tratta di un adeguamento linguistico alla formulazione dell’articolo 19d del presente progetto. Sul piano materiale, il contenuto della disposizione rimane invariato.
Titolo prima dell’art. 19a
Sezione 3a: Riduzione per il recapito mattutino della stampa regionale e locale
Possono beneficiare della riduzione per il recapito mattutino unicamente le testate della stampa regionale e locale. L’aggiunta nel titolo chiarisce questo punto e funge da se- parazione materiale rispetto alla successiva nuova sezione 3b sulla riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni.5
Art. 19a Concessione della riduzione
La rubrica è modificata.5
Art. 19b Obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino
Chiunque sia soggetto all’obbligo di registrazione non può utilizzare i ricavi derivanti dal recapito mattutino sostenuto con la riduzione per accordare ribassi su altre attività (cpv. 3). In questo caso non si tratta di un «divieto di sovvenzionamento trasversale» ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LPO. Per evitare equivoci, questo termine tra pa- rentesi è stato stralciato. Di conseguenza, il riferimento al divieto di sovvenzionamento trasversale nel capoverso 4 risulta superfluo. Le modifiche sono di natura puramente formale e non cambiano il contenuto materiale della disposizione.5
Titolo prima dell’art. 19d
Sezione 3b: Riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni
Art. 19d Concessione della riduzione
La riduzione per la distribuzione regolare è attualmente vincolata al mandato di servizio universale della Posta. Pertanto, vengono ridotti solo i prezzi delle copie distribuite dalla Posta. La situazione è destinata a cambiare con il presente progetto di legge: ora viene sostenuta finanziariamente dalla Confederazione anche la distribuzione da parte di for- nitori (privati) registrati per la distribuzione regolare. Non è prevista alcuna riduzione per le copie trasportate da fornitori non registrati. Rientra nella responsabilità della casa editrice collaborare con organizzazioni di distribuzione registrate al fine di poter bene- ficiare della riduzione sul prezzo di distribuzione. Per il diritto al sostegno di una testata della stampa associativa e delle fondazioni si applicano gli stessi criteri attualmente in vigore, fa eccezione l’affidamento alla Posta per la distribuzione regolare (art. 36 cpv. 3
5 FF 2025 1104