Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 13 pagine
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agli obblighi in materia di libera circolazione. Il Consiglio federale spiega inoltre che spetterà in ultima istanza al Tribunale federale tenere in debita considerazione, nella sua futura prassi di risoluzione dei conflitti, il margine di manovra concesso dagli Accordi in questione. Ritiene che tale margine di manovra avrà un ruolo decisivo nella risoluzione di eventuali conflitti normativi nell’ambito degli Accordi sul mercato interno. Secondo il Consiglio federale, l’applicazione della prassi Schubert potrebbe consentire di preservare il margine di manovra previsto da tali Accordi anche in caso di conflitti normativi, persino in materia di libera circolazione.
Il 5 maggio 2026 la CIP-S ha pertanto condotto un’ulteriore audizione riguardo alla giurisprudenza del Tribunale federale in merito alla preminenza degli Accordi sul mercato interno e, in particolare, dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sul diritto nazionale, ovvero all’applicazione della prassi Schubert. Al riguardo la CIP-S ha sentito due esperti di diritto costituzionale. Il prof. Hansjörg Seiler ritiene che la giurisprudenza finora elaborata dal Tribunale federale lasci intendere che l’ALC abbia preminenza sulla legge posteriore e sulla Costituzione. Non è tuttavia possibile prevedere quale linea il Tribunale federale seguirà in futuro. Sancire la prassi Schubert nella Costituzione, pur non comportando alcuna garanzia di un’applicazione effettiva, significa in ogni caso aumentare la probabilità che il Tribunale federale applichi una legge federale in cui il legislatore ha derogato consapevolmente al diritto internazionale. Il prof. Martin Dumermuth ha invece fatto presente che, nelle decisioni pronunciate sinora, il Tribunale federale non ha mai revocato formalmente la prassi Schubert nemmeno in riferimento all’ALC. A tal fine sarebbe necessario coinvolgere le altre corti del Tribunale federale. Inoltre, riguardo a questa questione, egli ritiene che la prassi del Tribunale federale non sia affatto costante né uniforme tra le diverse corti. Infine, i Bilaterali III introducono una nuova situazione giuridica che, in caso di violazione di un trattato, prevede un chiaro processo di composizione delle controversie con misure di compensazione. L’esperto è del parere che, in queste condizioni, di fronte a questioni politiche di tale rilevanza il Tribunale federale non si opporrà a una decisione presa dal Parlamento e dal Popolo. Sconsiglia in particolare una codifica nella Costituzione, in quanto limiterebbe eccessivamente il margine di manovra del Tribunale federale e potrebbe indebolire la credibilità della Svizzera quale partner a livello di politica estera.
2.2 Conclusioni della Commissione
In seno alla Commissione è prevalso il parere secondo cui è opportuno assicurare l’applicazione della prassi Schubert agli Accordi sul mercato interno. La prassi del Tribunale federale in merito alla preminenza dell’ALC sulle leggi posteriori e sulla Costituzione, finora non consolidata, richiede secondo la Commissione una codifica della prassi Schubert nella Costituzione. La modifica costituzionale prevista sancisce l’applicabilità della prassi Schubert in relazione agli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE.
Una modifica costituzionale (cfr. cap. 5) limiterebbe il margine di manovra del Tribunale federale utile per individuare una soluzione specifica e pragmatica nel singolo