Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 13 pagine
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eventuali conflitti normativi tra gli Accordi sul mercato interno e le leggi federali, la codifica della prassi Schubert a livello costituzionale o legislativo non era fino a quel momento mai stata oggetto di una procedura di consultazione.
Per tale ragione, in occasione della seduta del 29–30 giugno 2026, con 9 voti contro 2 e 2 astensioni, la Commissione ha deciso di elaborare, nell’ambito dell’iniziativa parlamentare 26.425, un progetto specifico (progetto 2) per la codifica della prassi Schubert e di porlo in consultazione.
Nella seduta del 15 ottobre 2026, con 7 voti contro 3 e 1 astensione, la CIP-S è entrata in materia sul progetto 2 e ha deciso di porlo in consultazione. Sei membri della Commissione si sono espressi a favore della variante 1 (Costituzione), mentre cinque membri a favore della variante 2 (legge). Affinché la discussione in seno alle Camere riguardo a questo progetto possa, per quanto possibile, tenersi parallelamente alla discussione sull’oggetto 26.023 s Pacchetto «Stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», la CIP-S intende sottoporre il presente progetto al Consiglio degli Stati nella sessione primaverile 2027. Considerata questa scadenza, e affinché il Consiglio federale abbia sufficiente tempo per esprimere il proprio parere, la consultazione deve essere abbreviata e terminerà il 4 dicembre 2026.
2 Situazione iniziale
2.1 Necessità di agire e obiettivi
Il 26 marzo 2026 la CIP-S ha esaminato le modifiche alla legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Al riguardo, la Commissione si è posta la domanda sul modo di procedere in caso di conflitto normativo tra una legge federale e gli Accordi in questione, in particolare l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC2). In relazione alla clausola di salvaguardia concretizzata nella LStrI, il disegno del Consiglio federale prevede la possibilità di adottare misure di protezione anche quando l’attivazione di tale clausola da parte della Svizzera non sia decisa dal Comitato misto entro il termine previsto e sia respinta dal tribunale arbitrale adito. Nel suo messaggio3 il Consiglio federale spiega che, nel singolo caso, è determinante la prassi adottata dai giudici svizzeri e dalle altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto per risolvere un eventuale conflitto normativo tra il diritto svizzero e l’accordo internazionale in questione. Il Consiglio federale rileva che, in linea con l’articolo 5 capoverso 4 Cost., il Tribunale federale riconosce in genere al diritto internazionale il primato su quello nazionale in caso di conflitto, con alcune eccezioni: se l’Assemblea federale adotta consapevolmente una legge contraria al diritto internazionale, questa (essendo più recente) è determinante per il Tribunale federale (DTF 99 Ib 39 consid. 3 e 4: cosiddetta «prassi Schubert»). In due decisioni più recenti4, il Tribunale federale ha però lasciato intendere che l’intero Accordo sulla libera circolazione delle persone prevale incondizionatamente sul diritto interno e che la prassi Schubert non si applica
2 RS 0.142.112.681
3 Messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», FF 2026 615, pag. 998 segg.
4 DTF 142 II 35 consid. 3.3; 148 II 169 consid. 5.2