Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 13 pagine

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Compendio

Il presente progetto si prefigge di sancire a livello costituzionale la prassi Schubert stabilita dal Tribunale federale, al fine di chiarire il rapporto tra le leggi federali e

gli Accordi sul mercato interno conclusi tra la Svizzera e l’UE. Se il legislatore de-

roga consapevolmente a uno degli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE, le leggi federali saranno determinanti per il Tribunale federale e le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.

Situazione iniziale

Alla Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati (CIP-S) sono stati sottoposti, per l’esame preliminare, diversi elementi del decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli Accordi relativi alla stabilizzazione delle relazioni Svizzera–UE (Decreto federale 1 dell’oggetto 26.023 «Bilaterali III»). Tra questi rientra la trasposizione degli Accordi nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) nonché la determinazione della forma di referendum cui tale decreto deve sottostare. Sono inoltre emerse domande sull’applicazione della prassi Schubert. La CIP-S intende assicurare che le autorità incaricate dell’applicazione del diritto deroghino alla preminenza del diritto internazionale qualora il legislatore prenda consapevolmente in considerazione una violazione degli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE.

Contenuto del progetto

Apportando un’integrazione all’articolo 190 della Costituzione federale si intendono fugare i dubbi riguardo all’applicabilità della cosiddetta «prassi Schubert» al rapporto tra le leggi federali e gli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE. Il legislatore federale deve disporre a livello nazionale del margine di manovra necessario per derogare, all’occorrenza, a tali Accordi e assumersi le relative conseguenze di diritto internazionale.