Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 13 pagine

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Secondo il Consiglio federale, la prassi Schubert deve essere applicata agli Accordi sul mercato interno del pacchetto SvizzeraUE e, segnatamente, all’ALC modificato20 anche senza la normativa proposta. La Commissione condivide il parere espresso dal Consiglio federale, secondo cui gli elementi istituzionali degli Accordi sul mercato interno del pacchetto SvizzeraUE lasciano al legislatore un margine di manovra che gli consente di derogare all’accordo in questione accettando eventuali misure di compensazione proporzionate. Come il Consiglio federale, la Commissione ritiene che questo nuovo quadro internazionale sarà decisivo nella risoluzione di futuri conflitti normativi nell’ambito degli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE e che, attraverso l’applicazione della prassi Schubert, il Tribunale federale preserverà il margine di manovra del legislatore. Anche vari rappresentanti della dottrina condividono il medesimo parere21. Stando a questa lettura, la normativa proposta non comporta modifiche sostanziali alla situazione iniziale. Piuttosto, la situazione iniziale descritta viene garantita a livello costituzionale, dal momento che il Tribunale federale e le altre autorità incaricate di applicare il diritto saranno costituzionalmente tenuti a far prevalere la legge federale se il legislatore deroga consapevolmente a un Accordo sul mercato interno concluso con l’UE.

La disposizione proposta non ha ripercussioni sulla competenza di modifica o denuncia degli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE. In caso di modifica o denuncia di alcuni o tutti tali Accordi, la disposizione non dovrebbe nemmeno essere stralciata, ma diventerebbe priva di oggetto in relazione agli accordi in questione.

Ripercussioni sulla prassi PKK in particolare

Con la normativa proposta, la Costituzione federale fa prevalere la legge federale anche nel caso in cui la disposizione contraria presente in un Accordo sul mercato interno fonda pretese a tutela dei diritti umani secondo la prassi PKK del Tribunale federale. La nuova normativa non preclude tuttavia l’applicazione della prassi PKK in relazione a diritti derivanti da altri trattati internazionali. Si potrebbe pensare, per esempio, a una consapevole deroga del legislatore a una disposizione dell’ALC che attribuisce diritti derivanti dalla Convenzione europea del 4 novembre 195022 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o a un altro accordo in materia di diritti umani. Nella dottrina, per esempio, si discute attualmente se, in materia di diritto al ricongiungimento familiare o di divieto di discriminazione

20 Messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», FF 2026 615, pag. 998 segg.

21 In tal senso, in conclusione: Astrid Epiney, «“Bilaterale III” und das Verhältnis zwischen Völker- und Landesrecht», in Jusletter 10 marzo 2025; Andreas Müller, «Die “Erlaubnis” zum Ausscheren – Inkaufnahme von Ausgleichsmassnahmen als Gestaltungsmöglichkeit in den Beziehungen Schweiz–EU», SJER 2024/2025, pag. 525 segg.; Matthias Oesch/Alexandru Badea, «Haben “menschen- oder freizügigkeitsrechtliche Verpflichtungen der Schweiz” strikt Vorrang vor Bundesgesetzen?», in Arthur Brunner et al. (a c. di), Der Mensch als Massstab des Rechts, Liber amicorum für Regina Kiener, Zurigo 2025, pag. 97 segg.; Martin Dumermuth in occasione dell’audizione alla CIP-S (sopra n. 2.1). Di diverso parere: Andreas Glaser, «Die Volksabstimmung über das Paket Schweiz–EU», Basilea 2025, pag. 38 segg.; Hansjörg Seiler in occasione dell’audizione alla CIP-S (sopra n. 2.1).

22 RS 0.101