Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 13 pagine
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caso. Tale proposta ha tuttavia il vantaggio di disciplinare la prassi Schubert in maniera vincolante nella Costituzione stessa, garantendo un’efficacia maggiore rispetto alla codifica a livello legislativo.
3 Risultati della procedura di consultazione
Segue alla procedura di consultazione
4 Punti essenziali del progetto
4.1 Contenuto del progetto
Viene proposto l’inserimento di una nuova disposizione nella Costituzione federale, recante sostanzialmente il contenuto seguente.
Si stabilisce che la prassi Schubert si applica in relazione agli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE. A tal fine viene aggiunto all’articolo 190 un capoverso 2 secondo il quale una legge federale in cui il legislatore ha previsto consapevolmente di derogare a un Accordo sul mercato interno concluso con l’UE è determinante per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.
4.2 Applicazione della prassi Schubert agli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE
Secondo l’articolo 5 capoverso 4 Cost., la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. L’articolo 190 Cost. prevede inoltre che le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto. Dalla Costituzione non si evince in che modo si debba risolvere un caso concreto di conflitto tra una legge federale e il diritto internazionale, né si deduce una preminenza assoluta del diritto internazionale. Finora il numero di conflitti verificatisi è esiguo, dato che nella stragrande maggioranza dei casi un conflitto tra una legge federale e il diritto internazionale può essere risolto attraverso l’interpretazione. In presenza di un conflitto non altrimenti risolvibile, una disposizione del diritto nazionale contraria al diritto internazionale non viene in linea di massima applicata. Nella sua giurisprudenza il Tribunale federale ha elaborato un’eccezione a questo principio, secondo la quale il diritto internazionale passa in secondo piano se in una legge federale il legislatore ha consapevolmente deciso di derogare al diritto internazionale5. È la cosiddetta «prassi Schubert». Una norma del diritto internazionale contenente obblighi a tutela dei diritti umani avrà invece sempre il primato sul diritto nazionale («prassi PKK»)6. Tuttavia, dal momento che raramente si verificano conflitti tra leggi federali e diritto internazionale, è difficile che la prassi Schubert venga applicata a casi concreti.
5 DTF 99 Ib 39 consid. 3 e 4
6 DTF 125 II 417