Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 13 pagine

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secondo l’ALC, esistono sovrapposizioni con la CEDU23. In una simile situazione, secondo la nuova normativa il Tribunale federale sarebbe tenuto ad appianare il conflitto tra la legge federale e l’ALC a favore del diritto nazionale. La nuova normativa non sarebbe invece applicabile a un contestuale conflitto tra una legge federale e la CEDU o un altro accordo a tutela dei diritti umani che non rientra negli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE. Nella situazione descritta, al conflitto tra la legge federale e l’accordo a tutela dei diritti umani il Tribunale federale potrebbe applicare le proprie norme attuali sulla gestione dei conflitti ai sensi delle vigenti disposizioni della Costituzione federale (art. 5 cpv. 4 e 190 Cost.) e secondo la giurisprudenza PKK accordare la preminenza all’obbligo a tutela dei diritti umani. In questo senso la normativa proposta stabilisce che la prassi PKK non è applicabile agli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE, ma non vieta comunque al Tribunale federale la possibilità di applicare la prassi PKK se la legge federale in questione è in conflitto anche con una pretesa a tutela dei diritti umani contenuta in un altro trattato internazionale.

Rapporto tra la Costituzione federale e il diritto internazionale

La normativa proposta non riguarda eventuali conflitti tra la Costituzione federale e il diritto internazionale. Mentre l’articolo 190 Cost. non disciplina il rapporto tra leggi federali e diritto internazionale, la disposizione stabilisce una prevalenza applicativa a favore del diritto internazionale rispetto alla Costituzione federale. Di conseguenza, in caso di conflitto si dovrà applicare il diritto internazionale anche nel caso in cui sia in contrasto con la Costituzione federale. Se in futuro dovesse venire inserita nella Costituzione una nuova disposizione in contrasto con un Accordo sul mercato interno concluso con l’UE, per la soluzione del conflitto sarà decisivo stabilire se la disposizione è o non è direttamente applicabile. In genere le disposizioni costituzionali non sono direttamente applicabili24. Se una nuova disposizione costituzionale in conflitto con un Accordo sul mercato interno non è direttamente applicabile, l’armonizzazione tra diritto nazionale e diritto internazionale sarà in primo luogo a cura del legislatore. In teoria non è esclusa l’applicabilità diretta di una tale nuova disposizione costituzionale. In questa seconda ipotesi, la nuova disposizione costituzionale potrebbe disciplinare direttamente il proprio rapporto con l’Accordo in questione dal momento che, secondo il parere della Commissione condiviso anche dal Consiglio federale25, in deroga all’articolo 190 Cost. una disposizione costituzionale più recente, più specifica e direttamente applicabile prevale sul diritto internazionale e deve essere applicata nel caso singolo dalle autorità incaricate dell’applicazione del diritto. Date queste premesse non sembra necessario prevedere una norma che regolamenti il rapporto tra la Costituzione federale e il diritto internazionale all’interno della disposizione proposta, dato che una nuova disposizione costituzionale direttamente applicabile che deroga a un Accordo sul mercato interno concluso con l’UE potrebbe disciplinare da sé il rapporto con il diritto internazionale e relativizzare l’articolo 190 Cost., mentre nel caso

23 Simon Mazidi, «Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien», Zurigo/Ginevra 2026, n. marg. 1111 con rimandi

24 Ciò vale segnatamente per l’articolo 121 Cost. (DTF 139 I 16 consid. 4.3) e l’articolo 121a Cost. (DTF 142 II 35 consid. 3.1 e consid. 3.3).

25 La relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale, Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010, FF 2010 2015, in particolare 2074