Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 13 pagine
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4.3 Minoranza: non entrare in materia
La minoranza (Zopfi, Jositsch, Moser) non vuole entrare in materia sul progetto, che considera inutile e un segnale negativo nei confronti delle altre parti contraenti. Dato che la prassi Schubert si applica in linea di principio già oggi, non vi è necessità di agire. La flessibilità nell’applicazione da parte dei tribunali verrebbe invece abbandonata a favore di una regola rigida. Il Parlamento è libero di prevedere, nel singolo caso, le disposizioni necessarie nella relativa legge. Una regola rigida e generale è inoltre un segnale difficilmente interpretabile nei confronti delle altre parti contraenti. Ciò non è nell’interesse della Svizzera quale parte contraente affidabile.
5 Commento ai singoli articoli
Principio della preminenza per quanto attiene le leggi federali e gli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE
Il decreto federale prevede l’aggiunta del capoverso 2 all’articolo 190 Cost. (Diritto determinante). Secondo la nuova disposizione, se il legislatore deroga consapevolmente a uno degli Accordi relativi al mercato interno conclusi con l’UE, le leggi federali sono determinanti per il Tribunale federale e le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto. In tal modo si assicura che, in un simile caso, sia applicata la prassi Schubert stabilita dal Tribunale federale.
Secondo l’articolo 5 capoverso 4 Cost., la Confederazione e i Cantoni rispettano il diritto internazionale. L’articolo 190 Cost. prevede inoltre che le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto. Da tali disposizioni non si evince in che modo si debba risolvere un caso concreto di conflitto tra una legge federale e il diritto internazionale. Questa situazione iniziale ha permesso al Tribunale federale di sviluppare, nella sua prassi, le regole sopra illustrate (n. 4.2) in relazione ai conflitti tra leggi federali e diritto internazionale.
La Commissione propone ora di disciplinare nella Costituzione il rapporto gerarchico tra le leggi federali e gli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE. Secondo la disposizione proposta, la legge federale prevale se il legislatore ha consapevolmente derogato all’Accordo in questione. La nuova normativa si applica solo in caso di conflitto tra norme. Come finora avvenuto, le autorità incaricate dell’applicazione del diritto possono cercare una soluzione nella quale le disposizioni nazionali e quelle di diritto internazionale determinanti nel singolo caso siano interpretate in modo tale da evitare un conflitto tra diritto internazionale e diritto nazionale. Se tuttavia si è in presenza di un conflitto normativo, la nuova disposizione prescrive in maniera vincolante al Tribunale federale e alle altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto di applicare la legge federale nel caso specifico.
Campo di applicazione
La formulazione si rifà all’articolo 190 Cost. («... sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell’applicazione del diritto.»), chiarendo in tal modo che la norma riguarda esclusivamente il rapporto gerarchico tra disposizioni conflittuali nell’applicazione del diritto al singolo caso. La formulazione («Laddove