Rapporto esplicativo

Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 13 pagine

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in una legge federale il legislatore deroga consapevolmente...») esplicita altresì che la preminenza della legge federale si riferisce solamente alla disposizione o alle disposizioni in cui il legislatore deroga consapevolmente a un Accordo sul mercato interno concluso con l’UE. La normativa proposta non attribuisce alcuna preminenza ad altre disposizioni della legge federale in questione, che potrebbero trovarsi anch’esse in conflitto con un tale accordo senza che vi sia stata alcuna deroga consapevole. La normativa proposta presuppone che il legislatore abbia «consapevolmente» derogato all’accordo interessato. In mancanza di una deroga consapevole, in caso di conflitto continua a valere il principio della preminenza del diritto internazionale. Anche l’attuale prassi Schubert stabilita dal Tribunale federale presuppone una deroga consapevole. Secondo la prassi del Tribunale federale è necessario che la deroga sia stata esaminata a fondo in sede di deliberazione sulla legge federale. Al riguardo, non è sufficiente che il conflitto tra norme sia menzionato solo a margine nell’ambito dei dibattiti parlamentari, che vi siano pochissimi interventi approfonditi o che tali interventi si mantengano su posizioni contraddittorie8. Se il legislatore, ai sensi della normativa proposta, intende derogare a un Accordo sul mercato interno concluso con l’UE, lo può precisare esplicitamente nella legge federale in questione. Per esempio, il legislatore potrebbe anteporre alla disposizione di legge corrispondente la formulazione seguente: «In deroga all’articolo [disposizione dell’accordo in questione] ...»9. La normativa proposta sarebbe applicabile nel singolo caso anche in assenza di tale codifica esplicita, qualora la deroga all’accordo in questione sia stata consapevole. Con una precisazione esplicita all’interno della legge federale il legislatore potrebbe tuttavia garantire che il Tribunale federale consideri adempiuto il requisito di una deroga consapevole.

La disposizione proposta rappresenta una regola che stabilisce una preminenza specifica in materia e che, in caso di conflitti tra una legge federale e un «Accordo sul mercato interno concluso con l’UE», deroga al criterio generale di cui all’articolo 190 Cost. Attualmente sono in vigore i seguenti Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE, tutti risalenti al 21 giugno 1999 (cosiddetti «Bilaterali I»): Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC10), Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità11, Accordo sui trasporti terrestri12, Accordo sul trasporto aereo13 e Accordo sul commercio di prodotti agricoli14. Con il messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» il Consiglio federale ha sottoposto all’approvazione dell’Assemblea federale15 modifiche a questi Accordi sul mercato interno esistenti

8 DTF 138 II 524 consid. 5.3.2

9«Mögliche Verankerung der Schubert-Praxis im Schweizer Recht», rapporto dell’Ufficio

federale di giustizia del 20 aprile 2026 all’attenzione della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati, pag. 5(disp. anche in franc.)

10 RS 0.142.112.681

11 RS 0.946.526.81

12 RS 0.740.72

13 RS 0.748.127.192.68

14 RS 0.916.026.81

15 Cfr. il messaggio del 13 marzo 2026 concernente il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)», FF 2026 615. Gli altri Accordi sottoposti ad approvazione con il pacchetto SvizzeraUE non sono Accordi sul mercato interno.