Rapporto esplicativo
Consultazione 2026/102: 26.425 s Iv. pa. CIP-S. Adeguamento costituzionale concernente i Bilaterali III, progetto 2: prassi Schubert · 13 pagine
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nonché due nuovi Accordi sul mercato interno nel settore dell’energia elettrica16 e in quello della sicurezza alimentare17. Gli elementi del vigente Accordo sul commercio di prodotti agricoli riguardanti l’accesso al mercato interno vengono integrati con il pacchetto SvizzeraUE nel nuovo Accordo in materia di sicurezza alimentare. Se tutti gli Accordi del pacchetto SvizzeraUE entreranno in vigore, la nuova disposizione costituzionale sarà di conseguenza applicabile alle versioni aggiornate dell’ALC, dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, dell’Accordo sui trasporti terrestri, dell’Accordo sul trasporto aereo, nonché all’Accordo sull’energia elettrica e al Protocollo sulla sicurezza alimentare, ma non all’Accordo aggiornato sul commercio di prodotti agricoli. Qualora in futuro la Svizzera dovesse concludere con l’UE nuovi Accordi relativi al mercato interno, la normativa proposta sarebbe applicabile anche a tali Accordi. Il legislatore avrebbe la facoltà di concretizzare la normativa proposta a livello di legge, per esempio inserendo in una legge federale una disposizione che enumeri espressamente gli Accordi da considerare «Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE». Come già riportato, fra gli Accordi sul mercato interno conclusi con l’UE rientra in particolare l’ALC. In due decisioni il Tribunale federale ha lasciato intendere una preminenza incondizionata dell’intero Accordo sulla libera circolazione delle persone, escludendo l’applicazione della prassi Schubert in caso di impegni in materia di libera circolazione18. In entrambe le decisioni i corrispondenti considerandi del Tribunale federale avevano carattere marginale («obiter dicta»). Nella DTF 142 II 35, data la mancata applicabilità diretta dell’articolo 121a Cost., il Tribunale federale non ha ravvisato l’esistenza di un conflitto normativo tra il diritto nazionale e l’ALC. La DTF 148 II 169 non riguardava l’ALC, ma il regolamento Dublino III. Di conseguenza, a oggi il Tribunale federale non ha mai dovuto prendere una decisione in un caso concreto in cui il legislatore ha voluto derogare espressamente all’ALC ai sensi della prassi Schubert, motivo per cui non sussiste tuttora alcuna prassi consolidata al riguardo19. Qualora un tale caso si dovesse verificare, nell’ambito della regolamentazione proposta il Tribunale federale sarebbe costituzionalmente tenuto ad applicare la legge federale.
Ripercussioni
La normativa proposta non ha effetti giuridici al di fuori del campo di applicazione più sopra commentato. In altre parole, nel caso di altri Accordi conclusi con l’UE e altri partner contrattuali continuano a valere l’articolo 5 capoverso 4 e l’articolo 190 Cost. nonché la prassi in uso del Tribunale federale in relazione al rapporto tra leggi federali e diritto internazionale. Anche al di fuori del campo di applicazione della normativa proposta, le leggi federali continuano quindi a prevalere se il legislatore ha derogato consapevolmente all’obbligo secondo il diritto internazionale e tale obbligo non è finalizzato alla tutela dei diritti umani. Tuttavia, in questo ambito tale regola della preminenza deriva dalla prassi seguita dal Tribunale federale, senza essere prevista dalla Costituzione.
16 FF 2026 632
17 FF 2026 634
18 DTF 142 II 35 consid. 3.3; 148 II 169 consid. 5.2
19 Cfr. Simon Mazidi, «Völkerrecht und Landesrecht: Die Lösung von Normkonflikten durch Abwägung verfassungsrechtlicher Prinzipien», Zurigo/Ginevra 2026, n. marg. 1136 segg.