Progetto posto in consultazione - OCCI
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
251.4 Cartelli
a. due o più imprese:
1. costituiscono un’impresa che controllano congiuntamente, o
2. assumono il controllo congiunto di un’impresa che fino allora non controllavano congiuntamente; e
b. l’impresa comune così costituita adempie in modo duraturo tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.
Art. 4 Imprese partecipanti
(art. 4 cpv. 3 LCart)
Sono imprese partecipanti a una concentrazione:
a. in caso di fusione: le imprese o le parti di imprese che vi partecipano;
b. in caso di assunzione del controllo: le imprese che assumono il controllo e l’impresa o la parte dell’impresa sulla quale è assunto il controllo.
Sezione 3: Calcolo della cifra d’affari, del totale lordo dei premi e dei proventi lordi
Art. 5 Calcolo della cifra d’affari
(art. 9 cpv. 1 LCart)
1 Per calcolare la cifra d’affari, vengono dedotte dal ricavo che le imprese partecipanti hanno realizzato nell’ambito delle loro attività ordinarie:
a. riduzioni quali sconti e ribassi; e
b. l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte al consumo, nonché ulteriori imposte direttamente connesse con la cifra d’affari.
2 Le cifre d’affari espresse in moneta estera sono convertite in franchi svizzeri secondo le norme contabili vigenti in Svizzera.
3 Gli esercizi aventi una durata inferiore a un anno sono convertiti in periodi di 12 mesi secondo la media dei mesi considerati.
4 Se un’impresa partecipante esercita un controllo congiunto su un’impresa comune insieme a un’impresa che non fa parte della concentrazione, la cifra d’affari dell’impresa comune è considerata integralmente. La cifra d’affari risultante da transazioni tra l’impresa partecipante e l’impresa comune non è considerata.
5 La cifra d’affari di un’impresa comune controllata congiuntamente dalle imprese partecipanti è attribuita in parti uguali a queste ultime. La cifra d’affari risultante da transazioni tra le imprese partecipanti e l’impresa comune non è considerata.
6 Se, durante un periodo di due anni, avvengono tra le stesse imprese due o più transazioni tendenti all’assunzione del controllo di parti della stessa impresa, tali operazioni sono considerate, ai fini del calcolo della cifra d’affari, come un’unica concentrazione. È determinante la data dell’ultima transazione.