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Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 10 pagine

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251.4 Cartelli

a. due o più imprese:

1. costituiscono un’impresa che controllano congiuntamente, o

2. assumono il controllo congiunto di un’impresa che fino allora non controllavano congiuntamente; e

b. l’impresa comune così costituita adempie in modo duraturo tutte le funzioni di un’entità economica autonoma.

Art. 4 Imprese partecipanti

(art. 4 cpv. 3 LCart)

Sono imprese partecipanti a una concentrazione:

a. in caso di fusione: le imprese o le parti di imprese che vi partecipano;

b. in caso di assunzione del controllo: le imprese che assumono il controllo e l’impresa o la parte dell’impresa sulla quale è assunto il controllo.

Sezione 3: Calcolo della cifra d’affari, del totale lordo dei premi e dei proventi lordi

Art. 5 Calcolo della cifra d’affari

(art. 9 cpv. 1 LCart)

1 Per calcolare la cifra d’affari, vengono dedotte dal ricavo che le imprese partecipanti hanno realizzato nell’ambito delle loro attività ordinarie:

a. riduzioni quali sconti e ribassi; e

b. l’imposta sul valore aggiunto e altre imposte al consumo, nonché ulteriori imposte direttamente connesse con la cifra d’affari.

2 Le cifre d’affari espresse in moneta estera sono convertite in franchi svizzeri secondo le norme contabili vigenti in Svizzera.

3 Gli esercizi aventi una durata inferiore a un anno sono convertiti in periodi di 12 mesi secondo la media dei mesi considerati.

4 Se un’impresa partecipante esercita un controllo congiunto su un’impresa comune insieme a un’impresa che non fa parte della concentrazione, la cifra d’affari dell’impresa comune è considerata integralmente. La cifra d’affari risultante da transazioni tra l’impresa partecipante e l’impresa comune non è considerata.

5 La cifra d’affari di un’impresa comune controllata congiuntamente dalle imprese partecipanti è attribuita in parti uguali a queste ultime. La cifra d’affari risultante da transazioni tra le imprese partecipanti e l’impresa comune non è considerata.

6 Se, durante un periodo di due anni, avvengono tra le stesse imprese due o più transazioni tendenti all’assunzione del controllo di parti della stessa impresa, tali operazioni sono considerate, ai fini del calcolo della cifra d’affari, come un’unica concentrazione. È determinante la data dell’ultima transazione.