Progetto posto in consultazione - OCCI

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 10 pagine

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251.4 Cartelli

Sezione 4: Ostacolo significativo alla concorrenza efficace e vantaggi in termini di efficienza (art. 10 cpv. 1 e 2 LCart)

Art. 8

1 Una concentrazione ostacola la concorrenza efficace se è probabile che comporti un aumento dei prezzi, un abbassamento della qualità dei beni o dei servizi o una riduzione degli sforzi in materia di innovazione.

2 Un aumento dei prezzi, un abbassamento della qualità dei beni o dei servizi o una riduzione degli sforzi in materia di innovazione possono verificarsi in particolare se la concentrazione:

a. crea o rafforza una posizione dominante sul mercato;

b. rende possibile o più probabile un coordinamento o un comportamento convergente tra le imprese che restano sul mercato; o

c. comporta la chiusura parziale o totale di uno o più mercati nei confronti di altri attori economici.

3 Per determinare se la concentrazione ostacola in modo significativo la concorrenza efficace, si tiene conto dell’entità dell’ostacolo e della probabilità che possa insorgere.

4 Nell’esame dei vantaggi in termini di efficienza, si tiene conto in particolare dell’entità e della probabilità di insorgenza degli effetti attesi sui prezzi, sulla qualità dei beni o dei servizi e sugli sforzi in materia di innovazione.

Sezione 5: Annuncio di un progetto di concentrazione

Art. 9 Obbligo di annuncio e rappresentanza

(art. 9 LCart)

1 L’annuncio di un progetto di concentrazione è presentato per scritto alla segreteria della Commissione della concorrenza (segreteria):

a. in caso di fusione: in comune dalle imprese partecipanti; o

b. in caso di assunzione del controllo: dall’impresa che assume il controllo o, in comune, dalle imprese che assumono il controllo.

2 In caso di annuncio congiunto, le imprese che lo presentano nominano almeno un rappresentante comune.

3 Le imprese annuncianti e i loro rappresentanti il cui domicilio o la cui sede si trovano all’estero designano un domicilio di notifica in Svizzera.

4 Prima di un annuncio le imprese e la segreteria possono stabilire di comune accordo quali contenuti devono essere comunicati.