Progetto posto in consultazione - OCCI
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 10 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Controllo delle concentrazioni di imprese. O 251.4
successivo. Se tale giorno manca nel mese successivo, il termine scade l’ultimo giorno di detto mese.
2 Se l’ultimo giorno del termine cade di sabato, di domenica o coincide con una festività riconosciuta dal diritto del personale federale, il termine scade il giorno feriale seguente. Le disposizioni riguardanti la sospensione dei termini previste dall’articolo 22a della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa non si applicano.
3 Il termine per la comunicazione dell’avvio di un esame approfondito è rispettato se la COMCO ha inviato entro il termine la comunicazione della relativa decisione.
4 Fatto salvo l’articolo 18 capoverso 2, il termine per procedere a un esame approfondito inizia a decorrere dalla data della decisione della COMCO di eseguire un esame approfondito. I capoversi 1 e 2 si applicano per analogia al computo del termine.
Art. 22 Proroga concordata dei termini
(art. 32 cpv. 3 e 33 cpv. 4 LCart)
1 La segreteria propone alle imprese annuncianti una proroga del termine, indicandone i motivi importanti. Impartisce loro un termine per comunicare il loro consenso o rifiuto.
2 Se le imprese annuncianti non danno il loro consenso entro il termine stabilito dalla segreteria, il termine non viene prorogato.
3 Se le imprese annuncianti chiedono una proroga del termine per motivi importanti, il termine viene prorogato se la segreteria vi acconsente.
4 Sono motivi importanti che possono giustificare una proroga concordata dei termini in particolare:
a. l’allineamento dei termini con quelli previsti per gli esami svolti in parallelo dalle autorità in materia di concorrenza di altre giurisdizioni;
b. il tempo supplementare necessario per effettuare accertamenti;
c. il tempo supplementare necessario per definire condizioni e oneri secondo l’articolo 10 capoverso 2 LCart.
Art. 23 Modifiche fondamentali della situazione
(art. 32 cpv. 1 e 33 cpv. 3 LCart)
1 Le modifiche fondamentali di fatti descritti nell’annuncio sono comunicate spontaneamente e senza indugio alla segreteria.
2 Se le modifiche possono influire in modo rilevante sulla valutazione del progetto di concentrazione, la segreteria durante l’esame preliminare o la COMCO durante l’esame approfondito possono decidere che i termini previsti dall’articolo 21 iniziano a decorrere dal giorno del ricevimento, da parte della segreteria, della comunicazione delle modifiche fondamentali.