Progetto posto in consultazione - OCCI
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 10 pagine
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Controllo delle concentrazioni di imprese. O 251.4
Art. 10 Contenuto dell’annuncio
(art. 9 LCart)
1 Per decidere, nel quadro dell’esame preliminare, se sia necessario procedere a un esame secondo l’articolo 10 capoverso 1 LCart (esame approfondito), la COMCO deve disporre delle indicazioni e dei documenti seguenti:
a. la ditta, la sede, la struttura del gruppo e i rapporti di partecipazione delle imprese partecipanti;
b. una descrizione del progetto di concentrazione, degli alienatori delle partecipazioni, dei fatti e delle circostanze importanti, nonché degli obiettivi perseguiti con tale progetto;
c. le cifre d’affari, rispettivamente i totali lordi dei premi o i proventi lordi delle imprese partecipanti, calcolati conformemente agli articoli 5–7, e le quote svizzere;
d. una descrizione dell’attività commerciale delle imprese partecipanti e l’indicazione di tutte le delimitazioni plausibili dei mercati geografici e dei mercati dei prodotti che comprendono almeno in parte la Svizzera, con una stima delle quote di mercato delle imprese partecipanti;
e. una descrizione (struttura; caratteristiche della domanda e dell’offerta; ostacoli all’ingresso sul mercato; mercati a monte, a valle e vicini; ricerca e sviluppo) di tutti i mercati geografici e i mercati dei prodotti la cui delimitazione è plausibile, che comprendono almeno in parte la Svizzera e sui quali:
1. sono attive almeno due delle imprese partecipanti e la quota comune di mercato di tutte le imprese partecipanti è di almeno il 20 per cento, o
2. è attiva una sola delle imprese partecipanti e la sua quota di mercato è di almeno il 30 per cento; e
f. una copia dei documenti seguenti:
1. i conti e i rapporti annuali più recenti delle imprese partecipanti,
2. i contratti che creano la concentrazione o che sono in relazione con la stessa,
3. in caso di offerte pubbliche d’acquisto: i documenti d’offerta,
4. i rapporti, le analisi e i piani commerciali redatti in vista della concentrazione.
2 Se le imprese annuncianti fanno valere la presa in considerazione dei vantaggi in termini di efficienza, devono motivare in modo circostanziato tali vantaggi e fornire i documenti necessari per la verifica.
3 I mercati dei prodotti e i mercati geografici di cui al capoverso 1 lettere d ed e sono definiti come segue:
a. il mercato dei prodotti comprende tutti i beni o i servizi che la controparte sul mercato considera sostituibili quanto alle loro caratteristiche e all’uso al quale sono destinati;