Progetto posto in consultazione - OCCI

Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 10 pagine

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251.4 Cartelli

possono avere una rilevanza ai fini dell’esame del progetto di concentrazione. La segreteria stabilisce un termine a tale scopo.

2 Se le imprese partecipanti non forniscono le indicazioni e i documenti richiesti dalla segreteria entro il termine stabilito a tale scopo, il termine per eseguire l’esame approfondito viene sospeso fino alla trasmissione delle indicazioni e dei documenti richiesti. Prima che sia decorso il termine per eseguire l’esame approfondito, la COMCO emana una decisione sulla durata di un’eventuale sospensione del termine.

3 La segreteria può raccogliere presso terzi interessati informazioni che possono avere una rilevanza ai fini della valutazione del progetto di concentrazione. A tale proposito, può informarli in modo appropriato del progetto.

Art. 19 Autorizzazione dell’esecuzione provvisoria della concentrazione

(art. 32 cpv. 2 e 33 cpv. 2 LCart)

1 Le imprese partecipanti possono effettuare la concentrazione prima che sia decorso il termine se la COMCO comunica loro di ritenere che la concentrazione non presenta difficoltà.

2 Se autorizza l’esecuzione provvisoria della concentrazione, la COMCO può vincolarla a condizioni e oneri. Se l’esecuzione è autorizzata in relazione a un’offerta pubblica d’acquisto, la COMCO può in particolare disporre che i diritti di voto acquisiti dall’impresa incorporante siano esercitati unicamente per mantenere il valore dell’investimento effettuato.

Art. 20 Esame di concentrazioni di banche

(art. 10 cpv. 3, 32 e 33 LCart.)

1Se subentra alla COMCO, la FINMA applica le disposizioni della LCart e della presente ordinanza. Questo vale anche nei casi previsti dall’articolo 30 capoverso 2 lettere a–c LBCR.

2Su domanda delle banche partecipanti o d’ufficio, in qualsiasi fase della procedura e, se necessario, prima che le sia pervenuto l’annuncio del progetto di concentrazione, la FINMA può autorizzare l’esecuzione anticipata della concentrazione secondo l’articolo 32 capoverso 2 LCart o l’esecuzione provvisoria secondo l’articolo 33 capoverso 2 LCart.

3Prima di prendere una decisione sulla concentrazione, la FINMA invita la COMCO a prendere posizione e le accorda un termine adeguato per pronunciarsi. In caso di decisione sull’esecuzione anticipata o provvisoria della concentrazione, la FINMA invita la COMCO a prendere posizione al più tardi quando le imprese annuncianti presentano la loro domanda.

Art. 21 Termini

(art. 32 e 33 LCart)

1 Il termine per l’avvio di un esame approfondito inizia a decorrere il giorno del ricevimento dell’annuncio e scade il giorno di numero corrispondente del mese