Progetto posto in consultazione - OS-LCart
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 8 pagine
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251.5 Cartelli
b. non ha adottato le misure di ritorsione concordate per imporre l’accordo in materia di concorrenza.
Art. 7 Sanzione massima
1 La sanzione non supera in alcun caso il 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera dall’impresa negli ultimi tre esercizi (art. 49a cpv. 1 LCart).
2 La sanzione massima è fissata separatamente per ogni infrazione.
Sezione 3: Rinuncia a qualsiasi sanzione in caso di prima autodenuncia
Art. 8 Condizioni
1 La COMCO rinuncia completamente a sanzionare un’impresa se quest’ultima denuncia la sua partecipazione a una limitazione della concorrenza secondo l’articolo 5 capoverso 3 o 4 LCart e se è la prima a:
a. fornire informazioni che consentano alle autorità in materia di concorrenza di aprire una procedura secondo l’articolo 27 LCart; o
b. sottoporre prove che consentano alla COMCO di accertare un’infrazione secondo l’articolo 5 capoverso 3 o 4 LCart.
2 La COMCO rinuncia alla sanzione solo se l’impresa:
a. non ha spinto alcun’altra impresa a partecipare all’infrazione e non vi ha svolto un ruolo di istigatrice o un ruolo principale;
b. fornisce spontaneamente alle autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni e le prove di cui dispone concernenti l’infrazione in questione;
c. collabora senza interruzioni, senza riserve e senza indugio con le autorità in materia di concorrenza per tutta la durata della procedura; e
d. cessa di partecipare all’infrazione al più tardi a partire dal momento dell’autodenuncia o alla prima ingiunzione delle autorità in materia di concorrenza.
3 Rinuncia alla sanzione nei casi di cui al capoverso 1 lettera a solo se le autorità in materia di concorrenza non dispongono ancora di informazioni sufficienti per aprire una procedura secondo gli articoli 26 e 27 LCart concernente la limitazione della concorrenza denunciata.
4 Rinuncia alla sanzione nei casi di cui al capoverso 1 lettera b solo se:
a. un’altra impresa non ha già adempiuto le condizioni per essere esentata dalla sanzione secondo il capoverso 1 lettera a; e
b. le autorità in materia di concorrenza non dispongono già di prove sufficienti per stabilire l’esistenza dell’infrazione.