Progetto posto in consultazione - OS-LCart
Consultazione 2026/12: Revisione totale di tre ordinanze concernenti la legge sui cartelli · 8 pagine
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251.5 Cartelli
3 La riduzione può raggiungere il 50 per cento dell’importo calcolato secondo gli articoli 3–7. È determinante il contributo dell’impresa al successo della procedura.
4 La riduzione può raggiungere l’80 per cento dell’importo calcolato secondo gli articoli 3–7 se l’impresa fornisce spontaneamente informazioni o sottopone prove su altre infrazioni che sono passibili di sanzioni secondo l’articolo 49a capoverso 1 LCart.
Art. 13 Forma e contenuto dell’autodenuncia
1 L’impresa denunciante comunica alle autorità in materia di concorrenza le informazioni necessarie che la riguardano, sul tipo infrazione denunciato, sulle imprese che partecipano all’infrazione e sui mercati interessati o rilevanti.
2 La segreteria conferma di aver ricevuto le prove, precisando la data e l’ora in cui le ha ricevute.
Art. 14 Decisione in merito alla riduzione della sanzione
1 La COMCO decide in merito alla concessione e all’entità della riduzione della sanzione.
2 Se l’impresa che collabora fornisce alla COMCO prove concernenti la durata dell’infrazione di cui la COMCO non era a conoscenza, quest’ultima calcola la sanzione senza tenere conto del periodo in questione.
Sezione 5: Riduzione della sanzione sulla base di prestazioni spontanee
Art. 15 Competenze
Una domanda di riduzione della sanzione sulla base del risarcimento spontaneo del danno, della riparazione morale spontanea o della consegna spontanea dell’utile illecito deve essere presentata:
a. se la segreteria non ha ancora trasmesso la sua proposta alla COMCO: alla segreteria;
b. dopo che la segreteria ha trasmesso la sua proposta alla COMCO: alla COMCO;
c. dal momento in cui una procedura di ricorso è avviata: all’autorità di ricorso;
d. dopo che la sanzione è passata in giudicato: alla COMCO.
Art. 16 Entità della riduzione
1 La sanzione viene ridotta al massimo della metà.
2 Inoltre, la riduzione non supera: